Ordinanza N. 265 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1982
Data deposito/pubblicazione
31/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
comma, cod. pen., come modificato dall’art. 12 della legge 7 giugno
1974, n. 220 (Limiti entro i quali è ammessa la sospensione
condizionale della pena) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre
1979 dal Pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Autenzio
Carolina, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell’1 settembre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Roma, nel processo penale a carico di
Autenzio Carolina, con ord. 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 164 u.c., cod. pen., così come
modificato dall’art. 12 della L.7 giugno 1974, n. 220, in riferimento
all’art. 3 comma primo Cost., nella parte in cui non consente che,
fermi restando i limiti fissati dall’art. 163 cod. pen., la sospensione
condizionale della pena possa essere concessa anche più di due volte;
che non c’è stata costituzione della parte privata, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione è stata già negativamente decisa da
questa Corte con sent. 18 luglio 1980, n. 133 – dove è stato rilevato
che il legislatore “ha sviluppato con coerenza una disciplina che, più
favorevole nei confronti del condannato, è comunque fondata sulla
prognosi di ravvedimento: prognosi che diverrebbe sempre meno
plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria”. Ché
anzi (ha osservato la stessa sentenza) un diverso trattamento, anziché
favorire il ravvedimento potrebbe piuttosto disincentivarlo,
che, d’altra parte, solo il legislatore comunque, per
considerazioni di politica criminale, potrebbe diversamente disporre,
ma non certo il giudice della costituzionalità delle leggi,
che, peraltro, l’ordinanza di rimessione non ha portato argomenti
nuovi che possano indurre a discostarsi dai principi sopra riportati.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Roma nei confronti dell’art.
164 u.c. cod. pen., così come modificato dall’art. 12 della L.7 giugno
1974, n. 220, in relazione all’art. 3, comma primo Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere