Ordinanza N. 265 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1986
Data deposito/pubblicazione
15/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
– Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof.
ANTONIO BALDASSARRE – Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
quattro ordinanze emesse l’11 ottobre 1985, il 4 dicembre 1985 e il 16
aprile 1986 (due ordinanze) dal Tribunale di Pisa nei procedimenti a
carico di Di Meo Sandro ed altro, Carpita Pietro, Giorgi Mario ed altro
e Zefirino Andrea, iscritte al n. 889 del registro ordinanze 1985 e ai
nn. 126, 454 e 455 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, n. 26 e n. 34, prima serie
speciale, dell’anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con quattro ordinanze
dall’identico contenuto, pronunciate l’11 ottobre 1985 (r.o. 889 del
1985), il 4 dicembre 1985 (r.o. 126 del 1986) e il 16 aprile 1986 (due:
r.o. 454 del 1986 e 455 del 1986), ha denunciato, in riferimento
all’art. 101 della Costituzione, l’illegittimità dell’art. 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, “nella parte in cui richiede il parere
favorevole del P.M. perché il giudice possa accogliere la richiesta di
patteggiamento”;
e che nel primo, secondo e quarto dei quattro giudizi è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo: a) nel primo
caso, in via principale, che la questione venga dichiarata
inammissibile, “atteso che la rilevanza che la soluzione della
questione di costituzionalità ha sul procedimento penale pendente
avanti al Tribunale a quo resta meramente accennata, ma non è
esplicitata con espresso riferimento ai termini della contestazione
effettuata nei confronti del giudicabile”; e, in via subordinata, che
la questione venga dichiarata “infondata”, avendo la Corte con sentenza
n. 120 del 1984 ritenuto non fondata la questione di costituzionalità
proposta; b) negli altri due casi, che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata;
considerato che i giudizi riguardano un’identica questione e vanno,
quindi, riuniti;
che l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura Generale dello
Stato deve essere disattesa, avendo il giudice a quo sufficientemente
motivato con riguardo al reato contestato agli imputati;
che, peraltro, la questione risulta già decisa dalla Corte con
sentenza n. 120 del 1984, senza che nelle ordinanze di rimessione si
rinvengano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sollevata, in riferimento all’art. 101 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – ANTONIO
BALDASSARRE – VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere