Ordinanza N. 266 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
e 176 del codice penale, dell’art. 585 del codice di procedura penale e
dell’art. 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1. – ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Oristano sull’istanza di liberazione condizionale di
Pietro Sassu, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23
ottobre 1974;
2. – ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal giudice di
sorveglianza del tribunale di Oristano sull’istanza di liberazione
condizionale di Salvatore Sarais, iscritta al n. 503 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14 del 15 gennaio 1975;
3. – ordinanza emessa il 14 settembre 1974 dal giudice di
sorveglianza del tribunale di Bolzano sull’istanza di liberazione
condizionale di Guglielmo, Pedroni, iscritta al n. 544 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 del 19 febbraio 1975;
4. – ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal giudice di
sorveglianza del tribunale di Nuoro sull’istanza di liberazione
condizionale di Antonio De Benedectis ed altri, iscritta al n. 35 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;
5. – ordinanza emessa il 31 gennaio 1975 dal giudice di
sorveglianza del tribunale di Imperia sull’istanza di liberazione
condizionale di Teofilo Victor Ruiz Dejus, iscritta al n. 88 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 108 del 23 aprile 1975;
6. – ordinanza emessa il 23 gennaio 1975 dal tribunale di Palermo
sull’istanza di liberazione condizionale di Paolo Di Caccamo, iscritta
al n. 248 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 144 c.p. e 43 disp. att. c.p.p., in riferimento agli
artt. 102 e 110 della Costituzione, in quanto prevedono che la
liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della giustizia
anziché dal giudice di sorveglianza (ordinanza 22 maggio 1974 del
giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano);
b) dell’art. 176 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla
liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato
almeno 30 mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero
esclusi dal beneficio i condannati a pene meno gravi (ordinanze 22
maggio 1974 e 17 ottobre 1974 del giudice di sorveglianza del tribunale
di Oristano; 14 settembre 1974 del giudice di sorveglianza del
tribunale di Bolzano; 27 novembre 1974 del giudice di sorveglianza del
tribunale di Nuoro; 31 gennaio 1975 del giudice di sorveglianza del
tribunale di Imperia);
c) dello stesso art. 176 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, nella parte in cui dispone che possa essere ammesso
alla liberazione condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il
condannato che abbia espiato almeno 4 anni di detenzione, in quanto
l’enorme sopravalutazione della recidiva annullerebbe
ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di
applicazione dell’istituto (ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice di
sorveglianza di Oristano) e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed
abbia ottenuto una condanna inferiore a 4 anni venga ad essere trattato
in maniera deteriore rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e
sarebbe ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si
tenga conto della condotta tenuta durante l’esecuzione della pena
(ordinanza 23 gennaio 1975 del tribunale di Palermo);
d) dello steso art. 176 e dell’art. 144, secondo comma, c.p.,
nonché dell’art. 585 c.p.p., in riferimento all’art. 24 della
Costituzione, nelle parti in cui non prevedono assistenza o intervento
obbligatorio del difensore nel corso della procedura diretta ad
ottenere la liberazione condizionale.
Considerato che i giudizi, come sopra promossi, avendo oggetto in
tutto o in parte identico, vanno riuniti per formare oggetto di unica
pronuncia;
che, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, con
la quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 43 del r.d. 28 maggio
1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.p., con il
quale veniva attribuita al Ministro della giustizia la facoltà di
concedere con proprio decreto la liberazione condizionale preveduta e
regolata dall’art. 176 c.p., con legge 12 febbraio 1975, n. 6, è
stato disposto che “la liberazione condizionale è chiesta alla Corte
d’appello” (art. 1), che “la Corte provvede su parere del giudice di
sorveglianza” (art. 2), che “le istanze di liberazione condizionale
presentate in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge
devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base
alla disposizione precedente” (art. 6);
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a
quibus perché, in riferimento alla predetta nuova disciplina, valutino
la rilevanza delle questioni proposte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione ai tribunali di Oristano, Bolzano, Nuoro,
Palermo ed Imperia degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente
emesse ed indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere