Ordinanza N. 266 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1986
Data deposito/pubblicazione
15/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
– Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof.
ANTONIO BALDASSARRE – Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
22 luglio 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Walk
Helmunt, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell’anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 22 luglio
1985, ha denunciato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione,
l’illegittimità dell’art. 665, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non dispone che il decreto di fissazione
dell’udienza avanti alla sezione istruttoria della corte d’appello sia
notificato anche all’estradando;
considerato che, come chiaramente risulta dalla motivazione
dell’ordinanza di rimessione, la censura investe l’art. 666, quinto
comma, del codice di procedura penale e non l’art. 665, secondo comma,
dello stesso codice, evocato, nel solo dispositivo, per mero errore
materiale;
che con sentenza n. 280 del 1985 questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 666, quinto comma, del codice
di procedura penale, “nella parte in cui non dispone che il decreto ivi
previsto sia notificato all’estradando”.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 666, quinto comma, del codice di procedura
penale, già dichiarato costituzionalmente il legittimo “nella parte in
cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato
all’estradando”, questione sollevata con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – ANTONIO
BALDASSARRE – VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere