Ordinanza N. 266 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
18/05/1989
Data deposito/pubblicazione
18/05/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/05/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
prof. Enzo CHELI;
legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sull’occupazione giovanile) convertito, con modificazioni, in legge
29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito dall’art. 15 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 7
settembre 1988 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile
vertente tra l’I.N.P.S. e Conti Loriana, iscritta al n. 759 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 1988.
Visto l’atto di costituzione di Conti Loriana nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 7 settembre
1988 (R.O. n. 759 del 1988), nel procedimento civile tra l’I.N.P.S. e
Conti Loriana, la quale aveva chiesto l’erogazione dell’indennità di
malattia nonostante il ritardato invio del certificato medico, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del
decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo sostituito
dall’art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui
non consente che il lavoratore possa provare che l’omessa
trasmissione entro due giorni all’I.N.P.S. del certificato di
malattia sia dipesa da giustificato motivo;
che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli
artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione in quanto il
lavoratore, anche senza sua colpa, risulterebbe privato del
trattamento previdenziale spettantegli e si verificherebbe
irrazionalmente una diversità di trattamento del rapporto
lavoratore-I.N.P.S. e lavoratore-datore di lavoro, per il quale non
incide il ritardato invio della certificazione medica;
che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha concluso per
l’accoglimento della questione;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso, invece, per l’inammissibilità o per la infondatezza della
questione.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 1143
del 1988) la illegittimità costituzionale delle norme ora di nuovo
censurate nella parte in cui non consentono al lavoratore assicurato
di addurre e provare l’esistenza di un giustificato motivo del
ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha
colpito e che, quindi, le suddette norme, per i profili che
interessano, sono state espunte dall’ordinamento;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull’occupazione giovanile)
convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel
testo sostituito dall’art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e
misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), in
riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Siena con l’ordinanza in epigrafe, perché
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 1143
del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI