Ordinanza N. 267 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
26/09/1983
Data deposito/pubblicazione
26/09/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/09/1983
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof . GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof.
ETTORE GALLO, Giudici,
dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di
coscienza), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte con due ordinanze emesse l’11 luglio 1978 e con un’ordinanza
emessa il 15 aprile 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 357 e 358 del
registro ordinanze 1979 ed al n. 727 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 1979 e
n. 345 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Loccisano Elio e di Masino
Roberto e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza dell’11 gennaio 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
uditi l’avv. Mauro Mellini per Loccisano Elio e l’avvocato dello
Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
con due ordinanze, di identico contenuto, emesse l’11 luglio 1978, ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità dell’art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, nella parte in cui tale disposizione non prevede che il termine
di sei mesi dalla presentazione della domanda, entro il quale il
Ministro della difesa deve decidere sulla domanda volta ad ottenere il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza, sia perentorio, “non
apparendo rispettata l’esigenza che, a parità di situazione di
assoggettamento agli obblighi di leva, corrisponda una parità di
trattamento in ordine alla effettiva prevedibilità del momento della
chiamata alla prestazione del servizio sostitutivo civile, rispetto al
momento della chiamata alla prestazione del servizio militare armato”;
e che lo stesso Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza
del 15 aprile 1980, ha sollevato identica questione di legittimità
costituzionale, denunciando anche l’intero testo della legge n. 772 del
1972, in riferimento, alternativamente, agli artt. 2, 3, primo comma, e
52 Cost., ovvero agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma,
Cost.;
ritenuto che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe,
concernendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con
unica pronuncia;
considerato, peraltro, che a questa Corte risulta l’esistenza di
una circolare (19 settembre 1979 n. 500081/3) con cui il Ministro
della difesa avrebbe disposto per gli obiettori – i quali, alla data
della presentazione della domanda, si trovassero ad avere atteso per un
periodo di 26 mesi, se della leva di terra, ovvero di 32 mesi, se della
leva di mare – l’adozione del provvedimento di dispensa dalla ferma ai
sensi dell’art. 100, lett. b, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 12,13 e 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
.
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni decisione sulle questioni di merito che restano salve
e impregiudicate;
dispone che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza il Ministro della difesa provveda a far pervenire
alla cancelleria di questa Corte:
1) il testo integrale della circolare del 19 settembre 1979, n.
500081/3;
2) i dati numerici relativi all’applicazione di detta circolare;
3) eventuali altre circolari o determinazioni ministeriali
riguardanti la materia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere