Ordinanza N. 267 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1986
Data deposito/pubblicazione
15/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
– Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof.
ANTONIO BALDASSARRE – Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
comma, e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal pretore di Dolo nel
procedimento penale a carico di D’Amerio Adele iscritta al n. 321 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 dell’anno 1983;
2) ordinanza emessa il 22 maggio 1984 dalla Corte di Cassazione sul
ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Forlì nei confronti di Boni Bruno iscritta al n. 15 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21/1 s.s. dell’anno 1986;
3) due ordinanze emesse il 16 novembre 1985 dal pretore di Pergine
Valsugana nei procedimenti penali a carico di Oss Bals Corrado e
Visintainer Andrea iscritte ai nn. 112 e 113 del registro ordinanze
1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1
s.s. dell’anno 1986;
4) ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dal pretore di Arezzo nei
procedimenti penali riuniti a carico di Bertocci Massimo ed altro
iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell’anno 1986;
5) due ordinanze emesse il 5 luglio 1985 dal pretore di Pordenone
nei procedimenti penali a carico di Zambianchi Alessandro e Cao
Caterina iscritte ai nn. 138 e 139 del registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s.
dell’anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Dolo con ordinanza 24 febbraio 1983 (n.
321/83 reg. ord.), la Corte di Cassazione con ordinanza 22 maggio 1984
(n. 15/86 reg. ord.), il Pretore di Pergine Valsugana con due ordinanze
del 16 novembre 1985 (nn. 112 e 113/86), il Pretore di Arezzo con
ordinanza 5 dicembre 1985 (n. 114/863, il Pretore di Pordenone con due
ordinanze 5 luglio 1985 (nn. 138 e 139/86 reg. ord.) hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e
77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non
ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena
pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione.
Considerato che le ordinanze del Pretore di Pordenone non
contengono alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della
questione, di modo che questa si appalesa manifestamente inammissibile;
che la medesima questione, promossa dalle altre ordinanze, è stata
già dichiarata inammissibile con le sentenze n. 148 del 1984 e n. 350
del 1985.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – ANTONIO
BALDASSARRE – VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere