Ordinanza N. 268 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3
gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi, e
dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383),
promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dal tribunale di
Sondrio nel procedimento penale a carico di Patrone Guido ed altro,
iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che il tribunale di Sondrio, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, solleva due distinte questioni di legittimità costituzionale
relativa la prima alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive
modificazioni (contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27),
concernente il monopolio di Stato sui tabacchi, in riferimento agli
artt. 41 e 43 della Costituzione; e la seconda relativa alla norma
contenuta nell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n.
1383), sul reato di collusione con estranei da parte del militare della
guardia di finanza, per violazione dell’art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che le
questioni di legittimità prospettate nella ordinanza di rinvio siano
dichiarate non fondate.
Considerato che, con ordinanza emessa in pari data, questa Corte ha
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383;
che per quanto riguarda le norme della legge 17 luglio 1942, n.
907, e delle successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951,
n. 27, a seguito della entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975,
n. 724 (il cui art. 7 dispone che “ai fatti di contrabbando che abbiano
per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente
le disposizioni” relative alle violazioni doganali, le quali si
estendono, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente
alla entrata in vigore della legge stessa), è necessario che il
giudice a quo accerti se sussista tuttora la rilevanza della questione
nei termini in cui è stata prospettata;
che, pertanto, analogamente a quanto questa Corte ha ritenuto con
ordinanza n. 61 del 25 marzo 1976, si ravvisa la necessità di disporre
la restituzione degli atti al tribunale di Sondrio.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione al tribunale di Sondrio degli atti relativi
alla ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere