Ordinanza N. 268 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
26/09/1983
Data deposito/pubblicazione
26/09/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/09/1983
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA
– Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
comma secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza), promossi con sette
ordinanze emesse il 14 luglio 1981 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, iscritte ai nn. da 849 a 855 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 94 e 121 del 1982;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l’avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte,
con sette ordinanze, di identico contenuto, emesse il 14 luglio 1981,
ha denunciato l’illegittimità dell’art. 3, secondo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772, in riferimento all’art. 3 Cost.,
sostanzialmente riproducendo le motivazioni adottate in tre precedenti
ordinanze di rimessione emesse l’11 luglio 1978 e il 15 aprile 1980, ed
all’art. 97 Cost., non potendo del tutto escludersi, secondo il
giudice a quo, che dalla natura non perentoria del termine per decidere
sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’obiezione di
coscienza possa derivare un conflitto con l’esigenza di buon andamento
ed imparzialità della pubblica amministrazione;
ritenuto che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe,
concernendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con
unica pronuncia;
considerato che, analogamente a quanto disposto con ordinanza n.
267 del 1983 depositata in data odierna, occorre prendere visione del
testo integrale della circolare del Ministro della difesa n. 500081/3
del 19 settembre 1979, dei dati numerici relativi a tale circolare (in
particolare, quante persone ne abbiano usufruito, in tutto o in parte),
e di eventuali altre circolari o determinazioni ministeriali
riguardanti la materia.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 12, 13 e 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni decisione sulle questioni di merito che restano salve
e impregiudicate;
dispone che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza il Ministro della difesa provveda a far pervenire
alla cancelleria di questa Corte i dati e i documenti di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – ORONZO REALE
– BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere