Ordinanza N. 269 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3
gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi, e
dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383),
promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dal tribunale di
Sondrio nel procedimento penale a carico di Patrone Guido ed altro,
iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che l’ordinanza del tribunale di Sondrio propone due
distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali
riguarda la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni
(contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27), concernente il monopolio
di Stato sui tabacchi, in riferimento agli artt. 41 e 43 della
Costituzione; e la seconda relativa alla norma contenuta nell’art. 3
della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383), sul reato di
collusione con estranei da parte del militare della guardia di finanza,
per violazione dell’art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo della Avvocatura generale
dello Stato che ha concluso per la infondatezza delle dedotte questioni
di illegittimità.
Considerato che in ordine alla prima questione è necessario
disporre con separata ordinanza la restituzione degli atti al giudice a
quo per un nuovo esame della rilevanza;
che, in ordine alla seconda questione, questa Corte con sentenza n.
70 dell’8 aprile 1976 ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n.
1383, che era stata precedentemente sollevata da altri giudici;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta
decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383
(concernente militarizzazione del personale civile e salariato in
servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i
militari del suddetto Corpo), proposta dal tribunale di Sondrio, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALLUSTRI – Cancelliere