Ordinanza N. 269 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
26/09/1983
Data deposito/pubblicazione
26/09/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/09/1983
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO
ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott.
FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi
con le ordinanze emesse il 19 maggio 1982 dal Tribunale di Lecce, il 24
maggio 1982 dalla Corte d’appello di Bologna, il 1 aprile ed il 5
maggio 1982 dalla Corte d’appello di Torino, il 17 maggio 1982 dal
Tribunale di Ravenna, il 29 giugno 1982 dal Tribunale di Trento ed il
24 giugno 1982 dalla Corte d’appello di Torino, rispettivamente
iscritte ai nn. 495, 542, 552, 553, 597, 633 e 638 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 331 e 338 del 1982.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di Consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate
questioni incidentali di legittimità costituzionale dell’art. 76 del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti):
a) in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto, ugualmente
sanzionando sia l’ipotesi di preparazione di vino (c.d. “industriale”,
“sintetico” o “artificiale”) con soluzioni zuccherine o fecce di vino o
vinacce d’uva, sia quella – diversa e meno grave – di aggiunta di
zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità
organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe “sullo
stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di
diversa gravità”, violando il principio razionale di adeguatezza della
pena al fatto, soprattutto in relazione al carattere proporzionale
della pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;
b) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto “viene a
limitare indiscriminatamente l’iniziativa privata del singolo che
nell’ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato
prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell’ambito del mercato
intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai
regolamenti comunitari”;
c) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto “nel vietare
in modo assoluto, anche per la correzione di vini “naturali”, l’impiego
di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell’art. 2, comma primo,
della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo
delegato di tener conto dell’attuale disciplina legislativa della
materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea, e ciò
all’evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di
sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui
è consentito lo zuccheraggio dei vini”;
considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha
dichiarato non fondate le questioni sub a) e c) e inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i
giudici a quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad
affermare che le sollevate questioni di legittimità costituzionale
apparivano “rilevanti ai fini della decisione della causa”;
che con ordinanze nn. 19 e 51 del 1983 è stata dichiarata la
manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità delle medesime
questioni;
che anche le ordinanze emesse dalla Corte d’appello di Bologna il
24 maggio 1982 e dal Tribunale di Ravenna il 17 maggio 1982 omettono
ogni cenno al fatto e contengono analoghe, apodittiche affermazioni
sulla sussistenza della rilevanza;
che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità – per
assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza – delle questioni
sollevate dalla Corte d’appello di Bologna e dal Tribunale di Ravenna e
la manifesta infondatezza di quelle sollevate con tutte le altre
ordinanze, non avendo i giudici a quibus addotto motivi diversi o
ulteriori rispetto a quelli già reiteratamente esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 76 del d.P .R. 12 febbraio 1965,
n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3
Cost., dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza in data 24 maggio
1982 (r.o. 542/1982) e dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data
17 maggio 1982 (r.o. 597/1982);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965
sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte d’appello di
Torino con ordinanze emesse il 5 maggio 1982 (r.o. 553/1982) e il 24
giugno (r.o. 638/1982) e dal Tribunale di Trento con ordinanza in data
29 giugno 1982 (r.o. 633/1982) e, anche in riferimento agli artt. 76 e
77 Cost., dalla Corte d’appello di Torino con ordinanza del 13 aprile
1982 (r.o. 552/1982) e dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 19
maggio 1982 (r.o. 495/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere