Ordinanza N. 269 del 2012
Corte Costituzionale
Data generale
28/11/2012
Data deposito/pubblicazione
28/11/2012
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/11/2012
Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
che, ad avviso del rimettente, la norma così denunciata – nel disporre (al suo primo comma) che «sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» e (al secondo comma) che « nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante» – contrasterebbe, appunto, con i precetti costituzionali evocati per l’omessa previsione di una disciplina transitoria della liquidazione giudiziale dei suddetti compensi per il periodo di vacatio fino all’adozione delle tariffe da parte del ministro competente;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità della questione per cessazione della materia del contendere, in ragione della intervenuta integrazione del testo originario del citato articolo 9, operata, dalla sopravvenuta legge, di sua conversione, 24 marzo 2012, n. 27, in senso satisfattivo delle doglianze del rimettente.
Considerato che la riferita legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 ha effettivamente integrato il denunciato suo articolo 9, con l’introduzione di un terzo comma, nel quale, in via transitoria, si prevede che «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
che, entro il termine ivi prefissato, è stato poi adottato il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
che la successiva modifica del quadro normativo, in cui si inserisce la disposizione oggetto della questione sollevata, ne rende necessaria una nuova valutazione, della rilevanza e non manifesta infondatezza, da parte del rimettente cui vanno, all’uopo, restituiti gli atti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Cosenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI