Ordinanza N. 27 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
24/01/1989
Data deposito/pubblicazione
24/01/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/01/1989
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 10 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, anche riguardo a crediti alimentari;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 128 del r.d.-l. n. 1827 del 1935 e dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, “nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall’art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall’INPS”;
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, anche riguardo a crediti alimentari, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 1041 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI