Ordinanza N. 270 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/11/1974
Data deposito/pubblicazione
27/11/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/11/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
a) con sei ricorsi della Provincia autonoma di Trento, notificati
il 18 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 24 dello stesso mese
ed iscritti ai nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del registro ricorsi 1972;
b) con sette ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano,
notificati il 19 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 29 dello
stesso mese ed iscritti ai nn. 20, 21, 24, 27, 28, 30 e 31 del registro
ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con sei ricorsi notificati il 18 febbraio 1972, la
Provincia di Trento ha impugnato, rispettivamente, gli articoli:
12 e 22 del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
2, 5, 8, 10, 11, 17 a 21, 23 a 26, 29 a 32, 34 a 37, 43, 47 a 53 e
62 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige);
2, 4, 6 a 10, 12 e 14 del d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia
di turismo ed industria alberghiera);
1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di credito
e risparmio);
1 e 2 del d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera);
1, nn, 3, 4 e 5;-2 a 6, 8, 10 e 1-1 del d.P,R. 26 gennaio 1959, n.
28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di case popolari);
– che, con sette altri analoghi ricorsi notificati il 19 febbraio
1972, la Provincia di Bolzano ha impugnato gli articoli: 1 e 2 del
d.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino- Alto Adige);
2, 4, 6 a 10, 12, 14 e 15 del d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di turismo ed industria alberghiera);
1 e 2 del d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera);
1, 2 a 6, 8, 10 e 11 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia
di case popolari);
4, 5, 6, 8 e 13 del d.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia
di uso della lingua tedesca);
1, primo e quarto comma, del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di uso della lingua tedesca);
2 del d.P.R. 23 maggio 1960, n. 671 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso del
tedesco nei pubblici concorsi);
– che tutte le disposizioni denunciate costituiscono norme di
attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
(approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) e che, in ogni caso, se
ne deduce il contrasto con norme della sopravvenuta legge
costituzionale IO novembre 1971, n. 1, modificativa dello Statuto
stesso.
Considerato che, con sentenza n. 34 del 1974, la Corte, esaminando
ricorsi analogamente strutturati, ha escluso che le questioni di quel
più sopra riportate si pongano in termini di legittimità
costituzionale, poiché “è proprio, infatti, della natura e funzione
strumentale delle norme di attuazione che esse siano destinate a
spiegare efficacia sino a che rimarranno in vigore le disposizioni
statutarie che esse interpretano od integrano”, dimodoché “con la
caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei
limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere efficacia in
dipendenza della loro intrinseca natura”;
che, pertanto, le promosse questioni sono manifestamente
Inammissibili.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale delle norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige, promosse dalla Provincia di Trento e dalla
Provincia di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe,
rispettivamente notificati il 18 e il 19 febbraio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1 974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere