Ordinanza N. 270 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (sull’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n.
1272, sostituito con l’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con
l’art. 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, promosso
con le seguenti ordinanze:
1. – ordinanza emessa il 16 ottobre 1973 dal tribunale di Genova,
nel procedimento civile vertente tra Parodi Emilio e l’Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 137 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 146 del 5 giugno 1974;
2. – ordinanza emessa il 21 maggio 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Vailati
Antonio e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
380 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con ordinanza 16 ottobre 1973, pronunciata nel corso
della causa civile vertente tra Parodi Emilio e l’Istituto nazionale
della previdenza sociale, il tribunale di Genova ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939,
n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con
l’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con l’art. 22 della
legge 21 luglio 1965, n. 903, per violazione dell’art. 3 della
Costituzione;
che con l’ordinanza 21 maggio 1974, emessa nel corso del
procedimento civile vertente tra Vailati Antonio e l’Istituto nazionale
della previdenza sociale, il giudice del lavoro del tribunale di Milano
ha impugnato la stessa disposizione di legge, con riferimento agli
artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione;
che, nei rispettivi giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, si
sono costituiti il sig. Emilio Parodi, col patrocinio degli avvocati
Benedetto Bussi e Salvatore Marino, e il sig. Antonio Vailati a mezzo
degli avvocati Angelo Fumarola e Benedetto Bussi, i quali hanno
concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma impugnata;
che, inoltre, in entrambi i giudizi, si è costituito l’Istituto
nazionale della previdenza sociale, col patrocinio degli avvocati G.
Battista Doria e Giulio Abati, il quale ha chiesto, invece, che la
dedotta questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non
fondata.
Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale
(che investe la norma impugnata nella parte in cui, nell’ambito della
disciplina delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dispone che, se viene a
morte un pensionato o assicurato e se superstite è il marito, la
pensione di riversibilità è a questo corrisposta, nel caso in cui
esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma
dell’art. 10 del r.d.l. n. 636 del 1939) è stata già dichiarata non
fondata, con riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 della Costituzione,
con sentenza n. 201 del 29 dicembre 1972 e manifestamente infondata,
con riferimento all’art. 3 della Costituzione, con ordinanza n. 50 del
27 febbraio 1974;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
che gli argomenti svolti nella predetta decisione valgono anche per
quanto riguarda il profilo della illegittimità della norma denunciata
con riferimento all’art. 31, primo comma, della Costituzione, il quale
non assume autonomo rilievo rispetto alle altre censure già esaminate
e disattese dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, numero 636,
convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall’art. 2
della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall’art. 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903; questione proposta, con le ordinanze in epigrafe, dal
tribunale di Genova e dal giudice del lavoro del tribunale di Milano,
in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALLUSTRI – Cancelliere.