Ordinanza N. 271 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
26/09/1983
Data deposito/pubblicazione
26/09/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/09/1983
ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv.
ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI –
Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO,
Giudici,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), in relazione all’art. 10 della legge 9 ottobre
1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1979
dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso
proposto da Marziali Giordano ed altro, iscritta al n. 356 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 173 del 1980:
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza in data 20 settembre 1979 la Commissione
tributaria di primo grado di Fermo ha sollevato, in riferimento agli
artt. 70, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), in relazione all’art. 10 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria), nel testuale ed esclusivo
assunto che “il Governo abbia oltrepassato i limiti imposti dalla legge
delega nel comminare sanzioni previste dalla stessa”;
considerato che, a parte l’apoditticità dell’affermazione, non
ulteriormente motivata, in ordinanza non è contenuto il benché minimo
cenno alla valutazione sulla non manifesta infondatezza e sulla
rilevanza della questione, che va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)
in relazione all’art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria),
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, con
ordinanza del 20 settembre 1979 (r.o. n. 356/1980), in riferimento agli
artt. 70, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCARELLI DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI
– LIVIO PALADIN – ARNALDO MACCARONE –
ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere