Ordinanza N. 273 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1976
Data deposito/pubblicazione
29/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/12/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, promosso con
ordinanza emessa l’8 ottobre 1974 dal pretore di Milano nel
procedimento del lavoro vertente tra Belloni Elide e l’Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 487 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7 dell’8 gennaio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che, con ordinanza 8 ottobre 1974, emessa nel procedimento
del lavoro vertente tra Belloni Elide e l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, il pretore di Milano, con riferimento agli artt. 3,
29, 31, 36 e 38 della Costituzione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge 30 aprile 1969, n.
153, nella parte in cui esclude che il coniuge superstite abbia diritto
alla pensione di riversibilità “quando, dopo la decorrenza della
pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a
72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni”;
che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell’Avvocatura generale
dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza
della dedotta questione di legittimità costituzionale.
Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione,
con sentenza n. 3 del 16 gennaio 1975, questa Corte ha dichiarato non
fondate, con riferimento alle stesse disposizioni costituzionali,
analoghe questioni di legittimità costituzionale proposte in ordine
all’art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e
agli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
modificati dall’art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, i quali
subordinano alle stesse limitazioni il diritto alla pensione di
riversibilità per il coniuge del pensionato già dipendente di ente
locale e per il coniuge del pensionato statale;
che i principi affermati dalla Corte nella richiamata decisione e
le considerazioni ed argomentazioni che la sorreggono sono pienamente
applicabili anche alla disposizione in esame, impugnata nel presente
giudizio in relazione agli stessi profili di illegittimità già
esaurientemente esaminati e disattesi;
che, ciò stante, ricorrono le condizioni previste dalla legge per
procedere alla dichiarazione di manifesta infondatezza della dedotta
questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
concernente “revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale” proposta dal pretore di Milano, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 31,
36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere