Ordinanza N. 274 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
19/12/1986
Data deposito/pubblicazione
19/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
– Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof.
ANTONIO BALDASSARRE – Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
e 12, della legge 8 luglio 1975, n. 306 (“Incentivazione del
l’associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e
norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla
produzione”), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto sul
ricorso proposto da Toffoli Gaetano ed altri contro Regione Veneto ed
altri, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 178 dell’anno 1982;
2) ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal T.A.R. per la Sardegna
sui ricorsi riuniti proposti da I.C. Manca S.p.a. ed altri contro
Commissione regionale di cui all’art. 11 legge 8 luglio 1975, n. 306
ed altri, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 224 dell’anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della Soc. Interlatte ed altre
società e della Regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. – I Tribunali amministrativi regionali del Veneto e della
Sardegna sollevano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in
riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12, della legge
8 luglio 1975, n. 306 (“Incentivazione del l’associazionismo dei
produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la
determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione”);
2. – i giudici rimettenti deducono che la normativa censurata,
introducendo una particolare procedura per la determinazione del prezzo
di vendita del latte alla produzione, si porrebbe in contrasto con il
regolamento della CEE n. 804 del 1968 (relativo all’organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari), le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze
interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la
determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte
di uno Stato membro: con conseguente violazione degli artt. 10, primo
comma, e 11 Cost.;
3. – nel giudizio introdotto con l’ordinanza del TAR del Veneto si
sono costituite le parti private ricorrenti nel giudizio a quo –
chiedendo che la Corte dichiari la disapplicabilità da parte del
giudice ordinario delle norme censurate per contrasto con il
regolamento CEE n. 804/1968 e in subordine l’illegittimità
costituzionale delle stesse norme – e la resistente Regione Veneto,
che conclude per l’inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che:
1. – i giudizi, data l’identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. – con le sentenze n. 170 del 1984 e 113 del 1985, seguite da
altre analoghe pronunce, la Corte ha statuito che la normativa
comunitaria entra, e permane in vigore, nel nostro territorio, senza
che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato,
tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell’immediata
applicabilità; e questo principio vale sia per la disciplina prodotta
dagli organi della CEE mediante regolamento, sia per le statuizioni
risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;
3. – sulla base di detti principi, la Corte ha infatti dichiarato
inammissibili le questioni allora prospettate, anche in riferimento a
parametri diversi dall’art. 11 Cost. (cfr. citata sent. n. 113/85);
4. – identica conclusione si impone pertanto anche nei presenti
giudizi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1963, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 8 luglio 1975,
n. 306, in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., sollevata dai
Tribunali amministrativi regionali del Veneto e della Sardegna con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – ANTONIO
BALDASSARRE – VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere