Ordinanza N. 275 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
19/12/1986
Data deposito/pubblicazione
19/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
– Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof.
ANTONIO BALDASSARRE – Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (“Modificazioni alle disposizioni
preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione”), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra S.r.l. Casillo Francesco contro
Ministero delle Finanze, iscritta al n. 558 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4
dell’anno 1983;
2) ordinanza emessa il 27 maggio 1982 dalla Corte di Appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Amministrazione delle
Finanze contro S.p.A. Grasoli, iscritta al n. 563 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4 dell’anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. – il Tribunale di Bari e la Corte d’Appello di Genova sollevano,
in riferimento il primo all’art. 10 Cost. e la seconda all’art. 11
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 n. 3 e 3
del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 (“Modificazioni alle disposizioni
preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione”);
2. – i giudici rimettenti rilevano che le norme censurate
introducono il principio secondo cui il dazio applicabile è quello
vigente al momento della dichiarazione di importazione (e non quello
più favorevole tra quest’ultimo e quello vigente al momento dello
sdoganamento, come prevedeva l’art. 6 del d.P.R. n. 723/65): ma ciò
soltanto a decorrere dall’11 settembre 1976; esse offenderebbero gli
invocati parametri costituzionali, in quanto incompatibili con i
regolamenti CEE che, alla luce dell’interpretazione data dalla Corte di
Giustizia nella sentenza 15 giugno 1976, avevano già in precedenza
stabilito il suddetto principio;
3. – è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il
quale, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la Corte
dichiari la questione inammissibile o comunque infondata.
Considerato che:
1. – i giudizi, data l’identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. – la medesima questione è stata già esaminata, sotto gli
stessi profili, dalla Corte costituzionale e, con sentenza n. 48 del
1985, dichiarata inammissibile, sulla base della sistemazione data con
la precedente sentenza n. 170/84 ai rapporti tra diritto comunitario e
legge nazionale; la normativa comunitaria, infatti, entra, e permane in
vigore, nel nostro territorio – tutte le volte che essa soddisfa il
requisito dell’immediata applicabilità – senza che i suoi effetti
siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato: con la necessaria
conseguenza che il giudice interno, accertato che la specie cade sotto
il disposto del regolamento comunitario, è sempre e subito tenuto ad
applicare le norme ivi contenute.
3. – Il risultato testé indicato s’impone anche con riguardo al
giudizio promosso dal Tribunale di Bari, sebbene quest’ultimo abbia
denunciato la sola violazione dell’art. 10 Cost.: la questione è,
infatti, comunque inammissibile, in riferimento all’art. 11 Cost., o ad
altro parametro, per le ragioni in altre pronunzie già esposte (cfr.
sent. n. 113/85).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. l n. 3 e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n.
695 (“Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi
doganali di importazione”), in riferimento agli artt. 10 e ll Cost.,
sollevata dal Tribunale di Bari e dalla Corte d’Appello di Genova con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – ANTONIO
BALDASSARRE – VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere