Ordinanza N. 277 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1996
Data deposito/pubblicazione
22/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 21 settembre 1995 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a
carico di Annibaldi Alvaro, iscritta al n. 797 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,
prima serie speciale, dell’anno 1995;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento
all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero
debba procedere all’interrogatorio dell’indagato anteriormente alla
formulazione della imputazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le
considerazioni svolte in altro atto di intervento cui ha fatto
integrale rinvio;
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla
identica questione in relazione al primo comma dello stesso art. 554
cod. proc. pen., ne ha dichiarato la manifesta infondatezza
osservando, fra l’altro, come non possa “ritenersi costituzionalmente
imposta l’audizione dell’indagato, iscrivendosi la stessa in una fase
che per definizione precede l’esercizio dell’azione penale e la
formulazione dell’imputazione, essenziali per consentire appieno un
efficace e concreto esercizio del diritto di difesa” (v. ordinanze n.
137 del 1995 e n. 47 del 1996);
che simili considerazioni valgono a fortiori per l’ipotesi
prevista dal secondo comma dell’art. 554 cod. proc. pen., dal momento
che la stessa si riferisce al caso in cui la formulazione della
imputazione non scaturisce dalla scelta operata dal pubblico
ministero a conclusione delle indagini preliminari, ma dalla
ordinanza del giudice che non ha accolto la richiesta di
archiviazione;
e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal
pretore di Forlì con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola