Ordinanza N. 279 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1974
Data deposito/pubblicazione
11/12/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/12/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanze emesse il 12 e 15 ottobre 1973 dalla Corte suprema di
cassazione – sezione III penale – nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Gengarelli Alberto ed altri e di Piva Carlo
ed altri, iscritte ai nn. 4 e 13 del registro ordinanze 1974 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo
1974;
2) ordinanza emessa il 5 marzo 1974 dal tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Franchini Elves e Bignozzi Elisabetta,
iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974. 1 Visti
gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge 7
gennaio 1929, n. 4 – c.d. ultrattività delle disposizioni penali delle
leggi finanziarie – in riferimento al principio costituzionale
d’eguaglianza.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974;
che l’unico aspetto nuovo attiene alla denunciata disparità di
trattamento, sotto il profilo penale, tra gli evasori di tributi
statali rispetto agli evasori di tributi dovuti ad altri enti pubblici;
che peraltro l’apprestamento di una tutela rigorosa, ispirata
all’art. 53 della Costituzione, attuata in deroga al principio generale
stabilito dall’art. 2 del codice penale, consente al legislatore un
margine di discrezionalità che gli permette di apprezzare in maniera
differenziata gli interessi corrispondenti alla riscossione dei diversi
tributi istituiti dalla legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),
sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione,
con le ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata
con sentenza di questa Corte n. 164 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere