Ordinanza N. 279 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1996
Data deposito/pubblicazione
22/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 30 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Vizzotto
Mario, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell’anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Firenze, con ordinanza del 30 settembre 1995, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l’incompatibilità a partecipare all’udienza preliminare del
giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto
una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta
alle indagini, in riferimento all’art. 24 della Costituzione,
reputando sussistente, in tale ipotesi, un pregiudizio al principio
di imparzialità del giudice e richiamando, al riguardo, la sentenza
n. 432 del 1995 di questa Corte, che, in detta prospettiva, ha
equiparato la valutazione effettuata in sede cautelare a quella del
giudizio di merito;
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 232 del 1996,
successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato manifestamente
infondata identica questione, osservando, in particolare, che la
previsione dell’incompatibilità del giudice è finalizzata ad
evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l’attività di
“giudizio” (da ultimo, sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato
non è ravvisabile nella partecipazione all’udienza preliminare,
giacché in tale sede il giudice non è chiamato a esprimere
valutazioni sul merito dell’accusa ma solo a verificare, in una
delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda
di giudizio formulata dal pubblico ministero, ciò che non
costituisce pertanto attività di “giudizio” inteso come attività
finalizzata alla decisione di merito sull’oggetto del processo
(ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991);
che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli
già esaminati, la questione sollevata deve pertanto essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola