Ordinanza N. 279 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
24/06/2002
Data deposito/pubblicazione
24/06/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/06/2002
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal
Tribunale di Savona nel procedimento disciplinare nei confronti di
Motta Enzo, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie
speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) nella parte in
cui determina, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi
efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili
ai notai per la violazione di norme disciplinari;
che il Tribunale rimettente è investito dell’esame di un
procedimento disciplinare riguardante un notaio nel quale
procedimento “non si ravvisano elementi che impongano con evidenza
assoluta l’immediata esclusione degli addebiti contestati”;
che il giudice a quo osserva che le sanzioni previste dalle
legge notarile sono assolutamente inadeguate e violano sia il
principio di eguaglianza che quello di ragionevolezza di cui
all’art. 3 Cost;
che il rimettente ricorda che l’art. 138-bis della stessa
legge, introdotto dall’art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di
semplificazione 1999), ha previsto a carico dei notai, in caso di
violazione delle norme relative alla iscrizione nel registro delle
imprese, sanzioni pecuniarie da lire un milione a lire trenta
milioni, determinando così “una evidente disparità nel trattamento
sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto
di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori
sostanzialmente azzerati”;
che, sempre secondo il Tribunale di Savona, essendo il notaio
un pubblico ufficiale che esercita una funzione in nome e per conto
dello Stato, la norma impugnata viola anche l’art. 54 Cost., il quale
stabilisce che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”, poiché
prevede una sanzione irrisoria palesemente inidonea a garantire una
qualsiasi efficace e decorosa disciplina della professione;
che il rimettente, ricordato che l’esiguità delle sanzioni
le renderebbe, nei fatti, inidonee a qualsiasi funzione deterrente,
ravvisa nella disposizione impugnata una violazione anche
dell’art. 97 Cost., essendo le citate sanzioni contrarie al buon
andamento di funzioni pubbliche esercitate da privati, come sono
quelle notarili;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente
inammissibile o manifestamente infondata;
che l’Avvocatura, ricordata l’ordinanza della Corte n. 44 del
1995, che ha dichiarato manifestamente inammissibile un’analoga
questione sollevata in relazione alla stessa disposizione oggi
impugnata, osserva che una eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale produrrebbe un vuoto normativo non immediatamente
colmabile.
Considerato che questa Corte ha già esaminato analoga questione
di legittimità costituzionale avente ad oggetto la medesima
disposizione della legge notarile, rilevando che la misura delle
sanzioni previste non è stata adeguata nel tempo e risulta per tale
motivo del tutto irrisoria (ordinanza n. 44 del 1995);
che, come affermato dalla Corte nella citata pronuncia, pur
essendo certamente mancato un “diligente adeguamento” di tali
sanzioni ai mutati valori pecuniari, tuttavia, in ordine alla
denunziata irrisorietà della misura delle sanzioni pecuniarie, non
è dato alla Corte modificare tale misura sostituendo la propria
valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali
scelte sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo ed
ancora quanto all’entità delle rispettive sanzioni;
che le ragioni di tale decisione permangono dal momento che
la configurazione di una nuova ipotesi sanzionatoria, prevista
dall’art. 138-bis della stessa legge notarile, introdotto
dall’art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi – Legge di semplificazione 1999), riguarda un diverso
illecito disciplinare, in nessun modo comparabile con quelli previsti
dalla disposizione impugnata;
che nessun rilievo può avere il richiamo degli artt. 54 e 97
Cost., non avendo tali norme costituzionali alcuna attinenza con la
materia delle sanzioni disciplinari né quanto alla previsione dei
precetti né con riguardo alle conseguenti sanzioni;
che la questione sollevata risulta perciò manifestamente
infondata sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 137 della legge 16 febbraio
1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale di Savona con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola