Ordinanza N. 28 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
14/04/1965
Data deposito/pubblicazione
14/04/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/04/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme transitorie in tema di
accertamento dei contributi unificati in agricoltura, promosso con
ordinanza emessa il 26 maggio 1964 dal Tribunale di Reggio Calabria nel
procedimento civile vertente tra Macedonio Nicola ed altri ed il
Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 145 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 238 del 26 settembre 1964.
Visti l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Macedonio Nicola ed
altri e del Servizio dei contributi agricoli unificati;
udita nell’udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Luigi
Pietrantonio, per Macedonio ed altri, l’avv. Antonio Sorrentino, per il
Servizio dei contributi agricoli, ed il vice avvocato generale dello
Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 81 e
136 della Costituzione, rilevandosi che le norme impugnate avrebbero
mantenuto, senza una adeguata giustificazione riferibile alla
differenza delle situazioni giuridiche, una disparità di trattamento
tra le regioni nelle quali è praticato il sistema dell’accertamento
diretto e quelle già soggette ad accertamento presuntivo, in
violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Inoltre, fissando l’ammontare della prestazione provvisoria con
riferimento ai dati dell’abolito accertamento reale del debito e senza
stabilire termini, modalità e rimedi giuridici per la determinazione
della prestazione definitiva e del relativo conguaglio, non si sarebbe
adempiuto il precetto dell’art. 23 della Costituzione. Mancando, poi,
per le medesime carenze la garanzia di un procedimento idoneo a
condurre l’accertamento reale del debito su iniziativa del debitore,
che ha interesse ad eliminare l’incertezza della prestazione
provvisoria con la determinazione definitiva del contributo e
sostituendo i dati presuntivi con quelli effettivi non sarebbe stato
neppure rispettato il principio costituzionale della capacità
contributiva (art. 53). Per il resto il Tribunale si è riportato agli
altri profili prospettati dagli attori, i quali, secondo l’esposizione
di fatto contenuta nella stessa ordinanza, avevano, fra l’altro,
dedotto che l’art. 2 della legge denunziata costituirebbe violazione
del giudicato della Corte costituzionale di cui alla sentenza 25 giugno
1962 ed integrerebbe altresì violazione dell’art. 81 della
Costituzione;
Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte
costituzionale è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, n. 1412,
alcune disposizioni della quale potrebbero avere influenza sulla
questione prospettata; che occorre, pertanto, che il giudice del merito
emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza, a seguito del quale vedrà il
giudice stesso se sia da integrare la motivazione nei riguardi della
questione in ordine all’art. 1 della legge 5 marzo 1963, anche
eventualmente in relazione all’art. 1 della nuova legge;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO
MANCA – ALDO SANDULLI – GTUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.