Ordinanza N. 28 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
09/03/1967
Data deposito/pubblicazione
09/03/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/02/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI
– Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 luglio 1966
recante “Provvidenze regionali per l’assistenza sanitaria generica agli
artigiani”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 21 luglio 1966, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 30 successivo ed iscritto al
n. 17 del Registro ricorsi 1966.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 15 febbraio 1967 il Giudice
relatore Costantino Mortati:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Commissario dello Stato.
Ritenuto che, col ricorso indicato in epigrafe, il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge sopra citata
in riferimento all’art. 81 della Costituzione;
che per il Commissario dello Stato si è costituita in giudizio
l’Avvocatura generale dello Stato che ha depositato in cancelleria una
memoria in data 10 gennaio 1967;
che al ricorso ha resistito la Regione in persona del suo
Presidente rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maniscalco Basile,
con deduzioni in data 8 agosto 1966;
che il Commissario dello Stato, con atto del 28 dicembre 1966,
depositato in cancelleria il 6 febbraio 1967, ha dichiarato di
rinunciare al ricorso predetto;
che la Regione siciliana ha accettato tale rinuncia con
dichiarazione in calce all’atto stesso;
Considerato che il processo è conseguentemente da ritenere
estinto;
Visto l’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.