Ordinanza N. 28 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
12/04/1978
Data deposito/pubblicazione
12/04/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/04/1978
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof.
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE, Giudici,
dell’art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319 e tabella all. F
(Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l’assistenza
forense), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1975 dal pretore di
Salerno nel procedimento civile vertente tra Troiano Stanislao e la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori
legali, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.
Visto l’atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza avvocati e procuratori;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta
questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 22
luglio 1975, n. 319, e della tabella F a questa allegata, nella parte
in cui è prevista la cancellazione dall’albo professionale ai fini del
godimento della misura maggiore della pensione a carico della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Considerato che la stessa questione è stata risolta da questa
Corte che, con la sent. n. 62 del 1977, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma come sopra impugnata, la quale pertanto non
può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale – proposta dal pretore di Salerno con l’ordinanza in
epigrafe – dell’art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e
dell’allegata tabella F, già dichiarato illegittimo con la sent. n.
62 del 1977 nella parte in cui è stabilità una decurtazione di
pensione per coloro che conservano l’iscrizione agli albi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere