Indicizzato
Corte Costituzionale Ordinanza 282, 1974
Dati identificativi
- Autorità giurisdizionale
- Corte Costituzionale
- Sezione autorità giurisdizionale
- Sezione unica
- Sede
- Sede unica
- Anno
- 1974
- Tipo di provvedimento
- Ordinanza
- Num. identificativo
- 282
- Lingua
- Italiano
- Data generale
- 1974-12-11
- Data deposito/pubblicazione
- 1974-12-11
- Data dell'udienza in cui è stato assunto
- 1974-12-05
- Numero RG
- Inserisci
- Materia
- Inserisci
- Parti
- Inserisci
- Fonte
- Corte Costituzionale - www.cortecostituzionale.it
Testo Ordinanza
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI -
Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO
CRISAFULLI Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO
GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE
ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio
1973 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Turazza
Ferruccio, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, l'incostituzionalità
dell'art. 506 del codice di procedura penale viene prospettata sotto il
profilo che la emissione del decreto penale di condanna senza la
preventiva comunicazione giudiziaria all'imputato con indicazione delle
norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad
esercitare la facoltà di nominare un difensore (art. 304 del codice
penale modificato dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773)
determinerebbe una disparità di trattamento con coloro contro i quali
si procede con rito normale, con conseguente violazione del principio
di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) nonché del diritto di
difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza 29 dicembre 1972, n. 197, in
riferimento agli stessi articoli della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 delcodice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio
1973 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Turazza
Ferruccio, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, l'incostituzionalità
dell'art. 506 del codice di procedura penale viene prospettata sotto il
profilo che la emissione del decreto penale di condanna senza la
preventiva comunicazione giudiziaria all'imputato con indicazione delle
norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad
esercitare la facoltà di nominare un difensore (art. 304 del codice
penale modificato dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773)
determinerebbe una disparità di trattamento con coloro contro i quali
si procede con rito normale, con conseguente violazione del principio
di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) nonché del diritto di
difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza 29 dicembre 1972, n. 197, in
riferimento agli stessi articoli della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, sollevata
dal pretore di Mantova in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, sollevata
dal pretore di Mantova in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere