Ordinanza N. 282 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Dott. GIUSEPPE BORZELLINO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni
promossi con due ordinanze emesse il 13 ottobre e 15 dicembre 1983 dal
pretore di Licata nei procedimenti penali a carico di Ferro Angelo ed
altri e Consagra Carmelo iscritte ai nn. 1014 e 1118 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 34 bis e 47 bis dell’anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse
rispettivamente in data 13 ottobre (n. 1014 del reg. ord. 1984) e 15
dicembre 1983 (n. 1118 del reg. ord. 1984) il pretore di Licata
sollevava questioni incidentali di legittimità costituzionale
dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e “sue successive
modificazioni” in riferimento all’art. 25 della Costituzione;
che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma e fondati su
identica motivazione, possono essere riuniti e decisi con unica
ordinanza.
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non
determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il
termine “lottizzazione” in essa contenuto sarebbe suscettibile di
interpretazioni divergenti;
che, per contro, questa Corte, con specifico riguardo al termine
“lottizzazione”, ha escluso che tale espressione imponga al giudice un
onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (ordinanze nn.
5 del 1984 e 75 del 1985);
che nelle ordinanze, peraltro antecedenti alle surricordate
pronunce, non sono contenuti elementi nuovi o diversi, tali da indurre
la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 e “sue successive modificazioni”, sollevata, con riferimento
all’art. 25 della Costituzione, dal pretore di Licata con le ordinanze
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere