Ordinanza N. 283 del 1984
Corte Costituzionale
Data generale
12/12/1984
Data deposito/pubblicazione
12/12/1984
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/1984
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 621 cod.
proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal
Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi
Antonino ed altra ed Esattoria II.DD. di Caltagirone, iscritta al n.
943 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 149 dell’anno 1983.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Caltagirone con l’ordinanza in epigrafe
ha promosso questione di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini
fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest’ultimo, di
proporre l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., per quanto riguarda
i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;
b) dell’art. 621 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente
al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni
mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso
verosimile dalla qualità, posseduta dall’opponente, di genitore
convivente con il debitore;
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che questione analoga a quella sub a) è stata
dichiarata non fondata con sentenza n. 42/1964 e che il Pretore non
adduce argomenti nuovi;
che la questione sub b) risulta manifestamente inammissibile per
irrilevanza, una volta riconosciuta la manifesta infondatezza della
prima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 52, secondo comma, lett. b) del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 621 cod. proc.
civ., sollevate dall’ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA – GIOVANNI
CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere