Ordinanza N. 285 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
06/07/1994
Data deposito/pubblicazione
06/07/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/06/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
comma, e 291, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 20 maggio 1993 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a
carico di Boria Luigi ed altri, iscritta al n. 772 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’artt.
299, terzo comma, del codice di procedura penale, “nella parte in cui
limita il potere del giudice di provvedere di ufficio nella fase
delle indagini preliminari”, e dell’art. 291, primo comma, del
medesimo codice, “nella parte in cui non prevede che il p.m. presenti
gli elementi progressivamente acquisiti nella stessa fase al g.i.p.
dopo l’applicazione della misura cautelare”;
che in ordine alla rilevanza della questione il giudice
remittente osserva che l’art. 299, terzo comma, cod. proc. pen. non
consente di estendere il provvedimento di sostituzione della misura
della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari –
adottato nei confronti di due persone sottoposte a indagini in
accoglimento della richiesta da esse presentata – ad altri due
indagati nello stesso procedimento che non avevano avanzato richiesta
in tal senso e nei confronti dei quali risultavano, al pari degli
altri indagati, attenuate le esigenze cautelari;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Considerato che la questione è stata sollevata contestualmente al
provvedimento con il quale il giudice ha definito il procedimento
cautelare di cui era stato investito (sostituzione della misura
cautelare applicata nei confronti di due persone sottoposte ad
indagini), tanto che nel dispositivo della ordinanza di rimessione
manca la statuizione circa la sospensione del giudizio;
che, avendo il giudice a quo esaurito la propria cognizione,
viene meno la pregiudizialità della questione, che va pertanto
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 299, terzo comma, e 291,
primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con ordinanza del
20 maggio 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA