Ordinanza N. 287 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/09/1983
Data deposito/pubblicazione
29/09/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/09/1983
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Dott.
FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
51 del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le
attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma secondo,
lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato) promosso con ordinanza emessa
il 30 dicembre 1980 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile
vertente tra Cuomo Annamaria e l’Istituto Addestramento Lavoratori
iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 1981;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Avellino, con ordinanza emessa il 30
dicembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’articolo unico del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525
(sull’approvazione dell'”elenco delle attività aventi carattere
stagionale per le quali, ai sensi dell’art. 1, commi secondo, lettera
a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato, è consentita per il personale
assunto temporaneamente l’apposizione del termine nei contratti di
lavoro”): assumendo che il n. 51 di tale elenco violerebbe gli artt. 3
e 33 Cost.;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione stessa venga dichiarata
inammissibile o infondata.
Considerato che dev’essere accolta l’eccezione d’inammissibilità,
proposta dall’Avvocatura dello Stato, dal momento che l’impugnato
decreto presidenziale è privo della forza e del valore propri delle
leggi, non essendo stato emanato in conseguenza di alcuna delega
legislativa: come risulta univocamente – fra l’altro – sia dal citato
art. 1, sesto comma, della legge n. 230 del 1962 (che prevede la
determinazione e la successiva modificazione dell’elenco delle
attività a carattere stagionale, senza sottoporre ad alcun termine
finale l’esercizio del potere così attribuito all’esecutivo), sia
dallo stesso provvedimento in esame (che è stato adottato dal
Consiglio dei ministri dopo avere “udito il parere del Consiglio di
Stato”).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7
ottobre 1963, n. 1525, in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost.,
sollevata dal Tribunale di Avellino, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere