Ordinanza N. 288 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1974
Data deposito/pubblicazione
27/12/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MiCHELE ROSSANO,
Giudici,
n. 1516 (Costituzione e funzionamento delle commissioni amministrative
per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari); e
dell’art. 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti
tributari), convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, promosso con
ordinanza emessa il 28 giugno 1972 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Ciarlone Tullio ed altra e
l’Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 25 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione delle finanze
dello Stato;
udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per l’Amministrazione delle finanze dello Stato.
Ritenuto che con l’ordinanza suddetta il tribunale di Napoli ha
sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli
artt. 104, 106, 107 e 113 della Costituzione: a) delle norme di cui al
r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, sulla costituzione e il funzionamento
delle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette
sugli affari, nella parte in cui regolano la composizione e il
funzionamento delle Commissioni tributarie; b) dell’art. 29 del r.d. 7
agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari,
convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, nella parte in cui
limita la tutela giurisdizionale contro le decisioni delle Commissioni
provinciali nelle controversie sulla determinazione del valore dei beni
assoggettabili ad imposta sui trasferimenti di ricchezza “al grave ed
evidente errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo nella
determinazione del valore”.
Considerato che nella questione di legittimità costituzionale
delle norme relative alla costituzione e al funzionamento delle
Commissioni tributarie, il tribunale di Napoli ha genericamente
impugnato il r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, senza indicarne alcuna
disposizione e senza esprimere in alcun modo il giudizio di rilevanza
della questione nel processo dinanzi ad esso pendente;
che non essendo sufficientemente formulato e delimitato l’ambito
della questione di legittimità costituzionale sottoposta all’esame di
questa Corte, è necessario restituire gli atti al giudice a quo per
una più specifica indicazione dell’oggetto del giudizio di
costituzionalità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione al tribunale di Napoli degli atti relativi
all’ordinanza emessa il 28 giugno 1972.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere