Ordinanza N. 288 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1986
Data deposito/pubblicazione
23/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof.
Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof.
Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.
comma, 39, secondo comma, e 54 del d.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito”) promossi con le seguenti
ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di
Napoli-Barra nel procedimento civile tra Tatucci Maria ed Esattoria
comunale di Napoli, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale dell’anno 1986; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre
1985 dal Pretore di Valenza nel procedimento civile vertente tra
Picchio Gianni e Esattoria imposte dirette di Valenza, iscritta al n.
392 del reg. ord. 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale dell’anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Tatucci
Maria, soggetto passivo di esecuzione esattoriale in quanto ritenuta
erede di Tatucci Gennaro, il Pretore di Napoli-Barra con ordinanza
del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n. 892 del 1985) sollevava questione
di legittimità costituzionale dell’art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973
n. 602, che affida solo all’Intendente di finanza il potere di
sospendere la procedura esecutiva;
che ad avviso del Pretore la disposizione impugnata ledeva il
principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela giurisdizionale,
di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;
che analoghe questioni venivano sollevate dal Pretore di Valenza
il quale, con ordinanza del 21 dicembre 1985 emessa nel procedimento
promosso da Picchio Gianni (reg. ord. 392/1986), impugnava gli artt.
15 e 39 d.P.R. cit. i quali, rispettivamente, dispongono l’iscrizione
nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonché
l’iscrizione di un terzo del tributo preteso dall’ufficio, in
pendenza del giudizio tributario di primo grado (nell’ordinanza il
pretore indicava anche l’art. 11 d.P.R. cit.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o
manifestamente infondate;
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro
analogia;
che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente
infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già
decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha
escluso la fondatezza nella considerazione che contro gli atti
esecutivi il contribuente è tutelato, oltreché dal potere di
sospensione attribuito all’intendente di finanza e dalla iscrizione
in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati,
anche attraverso l’eventuale decisione favorevole delle commissioni
tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio; la
Corte ha altresì osservato che la garanzia cautelare non
costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente
essenziale della funzione giurisdizionale;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e
113 Cost. dai Pretori di Napoli-Barra e di Valenza con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE