Ordinanza N. 289 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1996
Data deposito/pubblicazione
22/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), promossi con n. 2
ordinanze emesse il 4 aprile 1995 e il 15 dicembre 1994 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,
sui ricorsi proposti da Sardelli Raffaele contro la U. S.L. BR/2 di
Ostuni e da Rizzo Angelo contro la U. S.L. BR/4 di Brindisi, iscritte
ai nn. 719 e 720 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell’anno 1995;
Visto l’atto di costituzione di Sardelli Raffaele nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l’avv.to Giuseppe del Vecchio per Sardelli Raffaele e
l’avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Raffaele
Sardelli, aiuto ospedaliero, contro la USL BR/2 di Ostuni per
ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in
ragione delle mansioni superiori di primario svolte dal 12 maggio
1985 al 1 luglio 1985 in sostituzione del primario assente e dal 2
luglio 1985 fino al 9 luglio 1991 in posto vacante, il TAR per la
Puglia, sezione II di Lecce, con ordinanza del 4 aprile 1995, ha
sollevato, in riferimento all’art. 36 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che
svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle funzioni
svolte;
che, ad avviso del giudice rimettente, l’applicabilità della
disciplina regolamentare prevista dagli artt. 55 e 121 del d.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, sarebbe impedita dalla norma di legge
denunciata (richiamata per il personale delle unità sanitarie locali
dall’art. 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), la quale sancisce
un principio generale di commisurazione del trattamento retributivo
dell’impiegato alla qualifica funzionale, anziché alle mansioni
svolte di fatto come esige l’art. 36 Cost., donde la necessità di
rimuovere tale ostacolo con una dichiarazione di illegittimità
costituzionale;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il ricorrente chiedendo una sentenza di manifesta
infondatezza, alla stregua sia della lettera della legge impugnata
sia dei princìpi dell’ordinamento in materia di retribuzione e di
indebito arricchimento;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata;
che analoga questione di legittimità dell’art. 33 del d.P.R. n.
3 del 1957, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, è
stata sollevata, con ordinanza del 15 dicembre 1994, pervenuta a
questa Corte il 27 settembre 1995, dal TAR per la Puglia, sezione I
di Lecce, nel corso di un giudizio promosso da Angelo Rizzo,
coadiutore amministrativo, contro la USL BR/4 di Brindisi per
ottenere la differenza di trattamento economico da lui pretesa per
avere svolto, dal 1 settembre 1985, mansioni superiori corrispondenti
alla qualifica di assistente amministrativo, per la quale, peraltro,
non vi era vacanza o disponibilità di posti nella pianta organica
dell’ente;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall’Avvocatura dello Stato, con conclusioni uguali a quelle dedotte
nel giudizio precedente;
Considerato che i due giudizi, avendo per oggetto la medesima
questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che gli stessi giudici rimettenti precisano che la disciplina
dell’art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce “alla situazione
fisiologica degli uffici”, cioè alla situazione normale nella quale
le mansioni svolte dall’impiegato coincidono con la sua qualifica
funzionale, sicché tale norma non pregiudica il trattamento
economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a
mansioni superiori;
che per il personale delle unità sanitarie locali questi casi
erano disciplinati, all’epoca di svolgimento delle mansioni di cui
si controverte, dall’art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, le cui
disposizioni in parte qua sono state correttamente interpretate dai
citati artt. 55 e 121 del regolamento approvato con d.P.R. n. 384
del 1990, in conformità delle sentenze di questa Corte nn. 57 del
1989 e 296 del 1990, per cui non sussiste alcun contrasto con fonti
primarie che autorizzi il giudice a disapplicare dette disposizioni
(ora sostanzialmente confermate dall’art. 57 del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, modificato dall’art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n.
546: cfr. sentenza n. 101 del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in
riferimento all’art. 36 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola