Ordinanza N. 29 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
14/04/1965
Data deposito/pubblicazione
14/04/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/04/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
5 marzo 1963, n. 322, recante norme transitorie in tema di accertamento
dei contributi unificati in agricoltura, promosso con ordinanza emessa
il 18 giugno 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile
vertente tra Cannone Riccardo ed altri ed il Servizio dei contributi
agricoli unificati, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 282 del 14
novembre 1964.
Visti l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Cannone Riccardo ed
altri e del Servizio dei contributi agricoli unificati;
udita nell’udienza pubblica del 17 febbraio 1965 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Nicola Macedonio e Giuseppe
Perrone Capano, per Cannone ed altri, l’avv. Antonio Sorrentino, per il
Servizio dei contributi agricoli, ed il vice avvocato generale dello
Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5
marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 136 della
Costituzione, rilevandosi come la norma impugnata abbia nuovamente
introdotto il sistema di accertamento presuntivo, già dichiarato
incostituzionale dalla sentenza 26 giugno 1962, n. 65, con l’effetto di
determinare disparità di trattamento fra soggetti versanti in
condizioni uguali, e ciò in contrasto con l’art. 3 della Costituzione,
che sancisce il principio dell’eguaglianza, con l’art. 53 della
Costituzione nella parte in cui stabilisce che il sistema tributario
deve essere informato a criteri di progressività e con l’art. 136
della Costituzione in ciò che attiene al giudicato delle sentenze
della Corte costituzionale che, nella specie, sarebbe stato violato.
Inoltre l’ultima parte del cennato art. 2, nel fissare l’ammontare
della prestazione provvisoria con riferimento ai dati dell’accertamento
presuntivo, non consente l’immediata tutela del diritto del
contribuente all’accertamento reale del debito giacché non stabilisce,
come avrebbe dovuto, termini né modalità né rimedi giuridici per la
determinazione della prestazione definitiva e del relativo conguaglio,
e ciò in contrasto con il precetto contenuto nell’art. 23 della
Costituzione;
Considerato che in pendenza del giudizio davanti alla Corte
costituzionale è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, n. 1412,
alcune disposizioni della quale potrebbero avere influenza sulla
questione prospettata;
che occorre, pertanto, che il giudice del merito emetta un nuovo
giudizio sulla rilevanza;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO
MANCA – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.