Ordinanza N. 29 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
23/02/1970
Data deposito/pubblicazione
23/02/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/02/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 aprile 1969 dal giudice conciliatore di
Potenza nel procedimento civile vertente tra Foligno Alfonso e
l’Esattoria dell’Istituto autonomo delle case popolari di Potenza,
iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.-179 del 16 luglio 1969;
2) ordinanza emessa il 19 maggio 1969 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Caporale Anna e l’Istituto autonomo
delle case popolari di Milano, iscritta al n. 283 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe viene sollevata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del testo
unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica approvato
con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
che innanzi a questa Corte si è tardivamente costituita Caporale
Anna, con deposito fuori termine di deduzioni in cancelleria in data 4
ottobre 1969.
Considerato che con sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969 questa
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi terzo e
settimo dell’art. 32 del citato testo unico, limitatamente alle parti
in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l’opposizione al
decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall’art.
641 del codice di procedura civile per l’ordinario procedimento
ingiuntivo;
che nelle due ordinanze ora in esame non vengono addotti nuovi e
diversi motivi che possano giustificare una totale o più ampia
dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 32 del testo unico delle disposizioni
sull’edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, sollevata dal giudice conciliatore di Potenza e
dal pretore di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.