Ordinanza N. 291 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
05/10/1983
Data deposito/pubblicazione
05/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv.
ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale
insegnante non di ruolo delle scuole e degl’istituti d’istruzione
media, classica, magistrale e tecnica), promosso con ordinanza emessa
il 18 novembre 1981 dal tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia sul ricorso proposto da Schizzi Angela contro il Provveditore
agli Studi di Milano ed altri, iscritta al n. 257 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 262 del 1982.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983, il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 il tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dell’art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme
sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle
scuole e degl’istituti di istruzione media, classica, magistrale e
tecnica), nella parte in cui stabilisce in duecento giorni la durata
massima dei periodi di assenza per malattia consentiti complessivamente
in un triennio ai professori incaricati;
che l’Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da
altri giudici con riferimento al medesimo parametro dell’art. 3 della
Costituzione, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la
sentenza n. 212 del 1983, e che nel presente giudizio non risultano
addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
che ne va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, con l’ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia (R.O. n. 257 del 1982),
dell’art. 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato
giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e
degl’istituti di istruzione media, classica, magistrale e tecnica):
questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 212 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere