Ordinanza N. 291 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1986
Data deposito/pubblicazione
23/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof.
Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Buzzi Salvatore ed altri e il
Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 389 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41,
1ª serie speciale, dell’anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Roma, adito in sede di ricorso ex art.
409 n. 1 del codice di procedura civile da un gruppo di detenuti
lavoratori “che lamentano l’incostituzionalità di alcune norme della
legge 26 luglio 1975, n. 354”, ha denunciato, in riferimento agli
articoli 3 e 36 della Costituzione, l’illegittimità degli artt. 22 e
23 della suddetta legge n. 354 del 1975, nella parte in cui,
rispettivamente, dispongono che le “mercedi” da corrispondere per il
lavoro prestato sono equitativamente stabilite in misura non
inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione
corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell’intera
“mercede” per gli internati e di sette decimi di quest’ultima per gli
imputati e per i condannati;
Considerato che dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione –
nella quale, peraltro, è significativamente assente ogni accenno
alla rilevanza – l’oggetto del giudizio a quo appare rappresentato
esclusivamente dalle denunce di illegittimità costituzionale, con la
conseguenza che le questioni proposte risultano sollevate non in via
incidentale, come prescritto dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente
previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953,
donde l’inammissibilità delle questioni stesse (v. sentenze n. 256
del 1982, n. 92 del 1973, n. 65 del 1964);
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 26 luglio
1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE