Ordinanza N. 291 del 2004
Corte Costituzionale
Data generale
28/07/2004
Data deposito/pubblicazione
28/07/2004
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/07/2004
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, con ordinanza del 17 marzo 1999 (pervenuta a questa Corte il 18 agosto 2003), ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione;
che il giudice rimettente ha rilevato che il “soggetto tributario” (evidentemente parte in causa) è stato istituito con atto notarile del 18 luglio 1984 e che ad esso non è applicabile l’art. 14, quinto comma, della legge citata, secondo cui per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, la riduzione a metà dell’IRPEG, di cui all’art. 105, primo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), è sostituita dall’esenzione totale decennale;
che tale disciplina determinerebbe disparità di trattamento in fattispecie in cui “un’impresa più vecchia e una più giovane, che svolgono la stessa attività in diverso territorio, ricevono un diverso trattamento tributario”, “con indubbia ricaduta sul regime della concorrenza”, tenendo conto, inoltre, che non si tratta di legge tributaria a contenuto tipico, che può disporre delle modalità anche temporali della sua applicazione, ma di legge che persegue uno scopo non fiscale, quale è quello di incentivare l’attività imprenditoriale nelle aree meno favorite;
che, quanto alla rilevanza, il giudice rimettente deduce che “è rilevante stabilire se la predetta norma sia o meno costituzionalmente legittima”;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che sia dichiarata l’inammissibilità della questione, in difetto di ogni motivazione, da parte del giudice a quo, sulla rilevanza della questione sollevata nel giudizio di merito, mancando ogni riferimento all’oggetto di quest’ultimo;
che, comunque, la questione sarebbe infondata, poiché la decisione di incentivare le imprese operanti nel mezzogiorno, in un determinato momento storico, rientrerebbe nelle scelte discrezionali del legislatore, giustificate da finalità di ordine economico-sociale, senza che il trattamento fiscale favorevole per le imprese di nuova costituzione possa incidere sulla libertà di iniziativa economica delle vecchie imprese, che fruiscono già dell’aliquota dell’IRPEG al 50 per cento.
Considerato che nell’ordinanza di rimessione difetta ogni ragguaglio sulla fattispecie, ad eccezione del fatto che il “soggetto tributario” è stato istituito con atto notarile del 18 luglio 1984 e che ad esso non è dunque applicabile l’esenzione totale decennale dall’IRPEG;
che, sotto il profilo del contrasto con i parametri richiamati, a parte la violazione dell’art. 3 della Costituzione, nessuna motivazione è data in ordine al prospettato contrasto con l’art. 53 Cost., mentre la violazione dell’art. 41 Cost. è dedotta dal timore di ricaduta della disciplina sul regime della concorrenza;
che nella stessa ordinanza manca qualsiasi motivazione sulla rilevanza, enunciata apoditticamente, nel senso che “è rilevante stabilire se la predetta norma sia o meno costituzionalmente legittima”;
che va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza che difetta della descrizione della fattispecie del giudizio a quo, e che è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza, solo apoditticamente enunciata (ex plurimis: ordinanze n. 231 e n. 141 del 2003; n. 495 e n. 385 del 2000; n. 53 del 1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA