Ordinanza N. 292 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1986
Data deposito/pubblicazione
23/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof.
Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato), 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 100 del codice
di procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa l’11 gennaio 1979 dal Pretore di Napoli nel
procedimento penale a carido di D’Ambrosio Gennaro, iscritta al n.
271 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 161 dell’anno 1979;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza dell’11 gennaio
1979, ha denunciato: a) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e
secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione,
l’illegittimità degli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 100 del codice di
procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, “nella
parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle
associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di
tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui
esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo”; b) in riferimento
all’art. 2 della Costituzione, l’illegittimità dell’art. 304 del
codice di procedura penale, “nella parte e nella misura in cui impone
l’obbligo della comunicazione giudiziaria all’indiziato, prima
dell’assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a
delibazione dell’indicazione di reità contenuta nella denuncia o
querela”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo, quanto alla prima questione, che le denunce
concernenti gli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, 4
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 100 del codice di procedura
civile vengano dichiarate inammissibili perché irrilevanti, e le
denunce concernenti gli artt. 22 e 91 del codice di procedura penale
vengano dichiarate non fondate; quanto alla seconda questione, che la
denuncia dell’art. 304 del codice di procedura penale venga
dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), il
cui art. 18, quarto comma, così dispone: “Le associazioni di
protezione ambientale individuate in base all’art. 13 della presente
legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e
ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l’annullamento
di atti illegittimi”;
e che spetta al giudice a quo valutare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la prima questione sia ancora rilevante;
che identica pronuncia va adottata con riguardo alla seconda
questione, in quanto prospettata dal giudice a quo come “strettamente
connessa” con la precedente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore di cancelleria: VITALE