Ordinanza N. 293 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
05/10/1983
Data deposito/pubblicazione
05/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 26
giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado de L’Aquila sul
ricorso proposto da Jacovitti Aldo, iscritta al n. 615 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 357 del 1981.
Visti l’atto di costituzione di Aldo Jacovitti, rappresentato e
difeso dagli avvocati Victor Uckmar e Guido Guidi, e l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocato generale dello Stato;
udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che l’art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche), dopo aver stabilito al primo comma che le plusvalenze,
conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e
non rientranti fra i redditi d’impresa, concorrono alla formazione del
reddito complessivo per il periodo d’imposta in cui le operazioni si
sono concluse, dispone, al comma terzo, che si considerano in ogni caso
fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, tre
tipi di operazioni, tra cui, al n. 2, indica l’acquisto e la vendita di
beni immobili non destinati all’utilizzazione personale da parte
dell’acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente
tra l’acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni;
soggiungendo, all’ultimo comma, che la disposizione di cui al n. 2 del
terzo comma si applica, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti,
anche quando le plusvalenze degl’immobili sono state conseguite
attraverso l’acquisizione e la successiva vendita di quote o di azioni,
non quotate in borsa, di società il cui patrimonio è investito
prevalentemente in beni immobili;
che, secondo quanto si desume dalla stessa ordinanza di rimessione,
il ricorrente aveva, in via principale, dedotto la violazione del
combinato disposto del terzo e dell’ultimo comma dell’art. 76 del
d.P.R. n. 597 del 1973, per la insussistenza della fattispecie
imponibile e del presupposto di tassabilità, contestando, in
particolare, che l’operazione considerata nell’avviso di accertamento
(vendita, in data 20 dicembre 1974, alla S.p.A. CLASA di diecimila
azioni della S.p.A. Campo Felice, da lui acquisite per la maggior parte
in data 18 maggio 1974) potesse esser qualificata “speculativa”;
che l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che aveva emesso
l’avviso di accertamento, aveva resistito al ricorso, richiamandosi,
per giustificare l’imposizione, alla circostanza che il contribuente
era sostanzialmente l’unico azionista di entrambe le società, e che il
patrimonio della S.p.A. Campo Felice era costituito prevalentemente da
immobili;
che il ricorrente solo in via espressamente subordinata, nell’ipotesi
in cui la Commissione tributaria adita dichiarasse realizzata la
fattispecie imponibile prevista dal combinato disposto del terzo e
dell’ultimo comma del citato art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, aveva
eccepito la illegittimità costituzionale di dette disposizioni per
contrasto con l’art. 53 della Costituzione;
che il giudice a quo ha, invece, “in via preliminare e d’ufficio”,
prospettato il quesito “se la presunzione assoluta di speculatività
stabilita dal terzo comma del citato art. 76 non appaia potenzialmente
in contrasto con l’art. 53 della Costituzione”;
che la difesa del ricorrente, costituitasi innanzi a questa Corte, ha
chiesto che la questione sia riconosciuta fondata, mentre l’Avvocatura
dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio
dei ministri, ha concluso per l’infondatezza.
Considerato che il giudice a quo non ha preso in esame la richiesta
principale avanzata dal ricorrente, e non ha, pertanto, proceduto alla
necessaria verifica dei presupposti – la cui esistenza era appunto
controversa tra le parti – circa l’applicabilità alla fattispecie
della denunciata norma;
che, in tal modo, si è limitato ad affermare che la risoluzione
della sollevata questione “è suscettibile di spiegare influenza
decisiva sull’esito della contestazione”, senza valutare, nel caso
sottoposto al suo giudizio, gli elementi di rilevanza in relazione alle
specifiche domande ed eccezioni delle parti, e senza, quindi, fornire
alcuna motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto che il
giudizio – come richiesto dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87 – non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della sollevata questione;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte,
dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione, per carenza
di motivazione in punto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche), sollevata, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, con
l’ordinanza emessa il 26 giugno 1981 (RO. n. 615 del 1981) dalla
Commissione tributaria di primo grado de L’Aquila.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere