Ordinanza N. 293 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1986
Data deposito/pubblicazione
23/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott.
Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.
decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre
1978 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Pagano Michele ed altro e il Ministero di Grazia e Giustizia,
iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 dell’anno 1979;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli con ordinanza del 12 dicembre
1978 ha denunciato, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della
Costituzione, l’illegittimità dell’art. 23 del regio decreto 28
maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale), “nella parte in cui non prevede il potere del
perito giudiziario di agire in giudizio a tutela del proprio diritto
ad un giusto onorario per l’incarico giudiziario svolto”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata “ininfluente o
comunque non fondata”;
Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria),
la quale ha espressamente abrogato (art. 13) la norma impugnata, in
pari tempo legittimando (art. 11 quinto e sesto comma) il perito, il
consulente tecnico, l’interprete, il traduttore, il pubblico
ministero e le parti private interessate a proporre ricorso contro il
decreto di liquidazione del compenso, ai sensi dell’art. 29 della
legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore
per prestazioni giudiziali in materia civile);
e che spetta al giudice a quo verificare se alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia ancora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE