Ordinanza N. 294 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
05/10/1983
Data deposito/pubblicazione
05/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Dott.
FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con le
ordinanze emesse il 1 aprile 1982 dal Pretore di Venezia, il 26 maggio
1982 dal Tribunale di L’Aquila, il 7 maggio 1982 dal TAR per la
Lombardia – Sezione staccata di Brescia – ed il 24 novembre 1981 dal
TAR per la Sardegna, rispettivamente iscritte ai nn. 364, 499, 708 e
779 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 283 e 351 dell’anno 1982 e nn. 74 e 88 dell’anno
1983.
Visti l’atto di costituzione di Valente Assunta e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 1 aprile 1982 il Pretore di Venezia ha
sollevato, in relazione all’art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3 lett. b) della legge 8 marzo 1968 n. 152,
secondo cui il riconoscimento dell’indennità premio di fine servizio a
favore dei figli maggiorenni dei dipendenti di enti locali iscritti
all’INADEL deceduti è subordinato alle condizioni di inabilità a
proficuo lavoro, di nullatenenza, di vivenza a carico e dello stato di
nubile o vedova per le orfane;
che, a sostegno della censura il Pretore prospetta la irrazionale
disparità di trattamento che tale disciplina concreterebbe rispetto a
quanto stabilito dall’art. 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177 circa il
riconoscimento dell’indennità di buonuscita a favore degli orfani
maggiorenni dei dipendenti statali, che avviene invece
indipendentemente dalle dette condizioni;
che, con ordinanza 26 maggio 1982 il Tribunale di L’Aquila ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 152 nella parte
in cui stabilisce che i lavoratori dipendenti degli Enti locali
iscritti all’INADEL conseguono il diritto alla indennità premio di
fine servizio con almeno 25 anni di servizio e due anni di iscrizione
qualora la cessazione del rapporto avvenga per dimissioni;
che, secondo il giudice “a quo”, dette condizioni concreterebbero
una irrazionale disparità di trattamento rispetto a quanto previsto
dall’art. 7 legge 29 aprile 1976 n. 177, secondo cui, per la
concessione dell’indennità di buonuscita a favore dei dipendenti
statali è richiesta come unica condizione l’iscrizione per un anno
all’apposito fondo;
che analoghe questioni sono state sollevate con l’ordinanza 7
maggio 1982 del TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, e con
l’ordinanza 24 novembre 1981 del TAR della Sardegna;
che nei giudizi provenienti dal Pretore di Venezia, dal TAR della
Lombardia e dal TAR della Sardegna si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, eccependo l’irrilevanza della questione in
quello proveniente dal TAR della Lombardia, e sostenendone comunque in
tutti l’infondatezza;
che nel giudizio proveniente dal Tribunale di L’Aquila si è
costituita la parte privata, facendo proprie le tesi svolte
nell’ordinanza di rinvio;
che i giudizi vanno riuniti per l’identità o la stretta
connessione delle questioni sollevate.
Considerato che l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Avvocatura
non è fondata giacché il giudice “a quo” ha sufficientemente motivato
sul punto della rilevanza senza incorrere in vizi logici, onde, secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte, il relativo giudizio sfugge
a sindacato in questa sede;
che questa Corte, con la sent. n. 46 del 1983, ha già avuto modo
di affermare che, pur apparendo le due indennità suddette equivalenti,
per finalità e per struttura, non è possibile istituire un raffronto
fra loro non sussistendo, fra le categorie considerate, sia riguardo al
trattamento economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema
contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità
di situazioni che è il presupposto per la valutazione della
legittimità costituzionale di una diversità di disciplina in
riferimento all’art. 3 Cost.;
che non sono stati addotti e non sussistono comunque motivi che
possano indurre la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 lett. b) della legge 8 marzo
1968 n. 152 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. con l’ordinanza
del Pretore di Venezia indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della menzionata legge 8 marzo
1968 n. 152, sollevate in riferimento all’art. 3 Cost., con le
ordinanze del Tribunale di L’Aquila, del Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, e del Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere