Ordinanza N. 294 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), promossi con ordinanze emesse il 7 ottobre 1983 dal
Pretore di Castiglione delle Stiviere, il 12 giugno 1984 dal Pretore di
Gorizia, il 27 aprile 1984 dal Tribunale di Mantova, il 19 novembre
1983 dal Pretore di Novara, il 9 maggio 1984 dal Pretore di Rimini, il
19 luglio 1984 dal Pretore di Vittoria, il 10 luglio 1984 dal Pretore
di Verbania, il 13 giugno 1984 dal Pretore di Torino, il 15 giugno 1984
dal Tribunale di Mantova (n. 2 ord.), il 12 giugno 1984 dal Pretore di
Rimini, il 4 ottobre 1984 dal Pretore di Chioggia, il 19 ottobre 1984
dal Tribunale di Bologna, il 10 luglio 1984 dal Tribunale di Varese, il
4 ottobre 1984 dal Pretore di Trento (n. 5 ord.), il 12 ottobre 1984
dal Tribunale di Mantova e il 7 maggio 1984 dal Pretore di Rimini,
iscritte rispettivamente ai nn. 901, 951, 963, 975, 1086, 1137, 1138,
1159, 1209, 1210, 1234, 1248, 1249, 1254, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,
1268, 1332 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 13 bis, 25 bis, 34 bis, 38 bis, 50 bis,
56 bis, 59 bis, 71 bis, 74 bis e 113 bis dell’anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto:
a) che con tutte le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento all’art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
nel testo sostituito con l’art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
nella parte in cui dette norme assoggettano a sanzione penale
l’esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti di
telecomunicazione, diversamente da quanto avviene, a seguito della
sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, per gli impianti per
trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale;
b) che il Pretore di Gorizia, il Pretore di Rimini, il Tribunale di
Mantova, il Pretore di Chioggia, il Tribunale di Bologna, il Tribunale
di Varese e il Pretore di Trento estendono l’impugnativa all’art. 334
del d.P.R. n. 156 del 1973;
c) che il Pretore di Verbania e il Pretore di Torino estendono
l’impugnativa all’art. 1 del d.P.R. n. 156 del 1973;
d) che il Tribunale di Varese prospetta anche la violazione, oltre
che dell’art. 3, degli artt. 21 e 27 Cost..
Considerato:
1) che le questioni proposte sono identiche od analoghe talché i
relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
2) che il riferimento all’art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.
663 (anziché n. 103) ed all’art. 185 (anziché 195) del d.P.R. n. 156
del 1973 contenuto, rispettivamente, nell’ordinanza del Pretore di
Castiglione delle Stiviere ed in due ordinanze del Tribunale di Mantova
(nn. 963 e 1209 del r.o. 1984) deve considerarsi frutto di mero errore
materiale, che non ingenera dubbi sulla consistenza della sollevata
questione;
3) che nelle ordinanze emesse dal Tribunale di Mantova, dal Pretore
di Verbania, dal Pretore di Torino, dal Pretore di Rimini e dal Pretore
di Chioggia manca il benché minimo riferimento alle fattispecie
dedotte in giudizio, ed è omessa ogni motivazione sulla rilevanza
delle questioni sollevate;
che conseguentemente – in conformità alla consolidata
giurisprudenza di questa Corte – le questioni sollevate con le predette
ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
4) che alla medesima conclusione deve pervenirsi per le questioni
sollevate con le ordinanze emesse dal Tribunale di Varese e dal Pretore
di Trento nelle quali è omessa ogni motivazione sulla rilevanza e
sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate
(insufficiente dovendo ritenersi la motivazione per relationem
contenuta nelle ordinanze del Pretore di Trento);
5) che al contrario la motivazione per relationem sulla non
manifesta infondatezza della questione sollevata con ordinanza del
Pretore di Castiglione delle Stiviere non può indurre alla
dichiarazione di inammissibilità della questione stessa, attesa
l’esistenza di ulteriore autonoma motivazione sulla non manifesta
infondatezza addotta, al di là degli argomenti menzionati solo per
relationem dall’ordinanza in parola;
6) che le questioni sub a) e b), già prospettate nei medesimi
termini da altri giudici sono state da questa Corte dichiarate non
fondate con la sentenza n. 237 del 1984, nella quale si è, tra
l’altro, rilevato che “il principio di uguaglianza viene invocato dai
giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la
situazione anomala (e, ci si augura, temporanea) determinata
dall’inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa
Corte, come metro di legittimità della regola generale, di cui alla
normativa denunziata, che vuole l’installazione e l’esercizio degli
impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o
all’autorizzazione governativa”;
che pertanto le predette questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 91,
secondo comma delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, modificato con l. 14 aprile 1975 n. 103, sollevata
con riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale di Mantova, dal Pretore
di Rimini e dal Pretore di Chioggia;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103,
sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. dal Pretore di Verbania e
dal Pretore di Torino;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, modificato con l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con
riferimento agli artt. 3, 21 e 27 Cost. dal Tribunale di Varese;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con
riferimento all’art. 3 Cost., dal Pretore di Castiglione delle
Stiviere, dal Pretore di Novara e dal Pretore di Vittoria;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata, con
riferimento all’art. 3 Cost., dal Pretore di Gorizia e dal Tribunale di
Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere