Ordinanza N. 295 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
05/10/1983
Data deposito/pubblicazione
05/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Dott.
FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre
1979 dal Pretore di Palermo nel procedimento penale a carico di
Curatolo Giovanni ed altro, iscritta al n. 77 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del
1980;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Palermo ha nel corso di un procedimento
penale a carico di imputati dei reati previsti negli artt. 10 e 77
lett. c) d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e 590 c.p. sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10 di detto decreto: la disposizione censurata
offenderebbe gli invocati parametri per aver prescritto l’uso di
cintura di sicurezza (con bretelle collegate a fune di trattenuta)
esclusivamente riguardo ai lavori svolti ad un’altezza superiore a
metri 1,50, lasciando così sfornita di tutela l’ipotesi in cui i
lavori si svolgano ad un’altezza inferiore a quella testualmente
prevista dal legislatore; laddove, si deduce, il lavoratore può subire
infortuni anche in quest’ultimo caso, com’è avvenuto nella specie,
sempre per una caduta dall’alto, con conseguenti lesioni gravissime;
ritenuto che nel presente giudizio si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
dello Stato, per sentir dichiarare l’infondatezza della questione;
osserva infatti l’Avvocatura che la norma di legge censurata è stata
posta nella ragionevole presunzione che non occorrono misure preventive
dove viene in considerazione un’altezza inferiore al metro e cinquanta,
questa essendo l’altezza in cui l’uomo di media statura può lavorare
“nella normale posizione eretta”.
considerato in via preliminare che la richiesta declaratoria di
illegittimità costituzionale avrebbe come conseguenza la previsione di
una nuova fattispecie penale, la quale, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, spetta esclusivamente al legislatore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere