Ordinanza N. 295 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
15 giugno 1959, n. 393 (“Testo unico delle norme sulla circolazione
stradale”), in relazione all’art. 83 dello stesso d.P.R., promosso con
l’ordinanza emessa il 20 luglio 1983 dal Pretore di Caltanissetta nel
procedimento penale a carico di Russo Filippo iscritta al n. 940 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 88 dell’anno 1984.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore prof. Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con l’ordinanza indicata
in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 bis
del Codice della Strada (introdotto con legge 24 novembre 1981, n.
689), in relazione all’art. 83 dello stesso codice, in quanto non
prevede la pena accessoria della confisca del veicolo anche nei
confronti del soggetto attivo del reato di esercitazione alla guida,
senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente valida per la stessa categoria del veicolo pilotato;
che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione della pena
accessoria nel caso indicato determina una disparità di trattamento in
relazione ad ipotesi di reato “tra loro sostanzialmente identiche”, la
quale non sarebbe “sorretta da alcuna ragionevolezza”;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, la quale,
in primo luogo, eccepisce la irrilevanza della questione per la
inapplicabilità della normativa impugnata al caso di specie (che
ricade, si soggiunge, sotto il disposto dell’art. 83 del Codice della
Strada: norma, peraltro, più favorevole per il giudicabile), e deduce,
comunque, l’infondatezza della questione stessa nel merito, in quanto,
pur essendo equiparata, ai fini della pena principale, la posizione di
chi guida senza patente a quella di chi, autorizzato per la
esercitazione, non abbia al fianco, in funzione di istruttore, persona
provvista di patente, “rientra tuttavia, nella discrezionalità del
legislatore prevedere, nell’un caso e non nell’altro, la confisca”.
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice,
è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con
l’ordinanza n. 251 del 1984, sulla base del rilievo che, anche a
prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata
dall’Avvocatura, veniva richiesto alla Corte di pronunziare una
sentenza, la quale avrebbe avuto il risultato di estendere la
previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore
penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato; mentre ciò
era precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di
legalità, consacrato nell’art. 25 della Costituzione, oltre che nel
codice penale;
che identiche considerazioni valgono anche per il presente
giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 80 bis del Codice della Strada
(introdotto con legge n. 689 del 1981), in relazione all’art. 83 dello
stesso codice, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Pretore
di Caltanissetta con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere