Ordinanza N. 295 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1996
Data deposito/pubblicazione
22/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1995 dal giudice
istruttore del Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente
tra Mambelli Pasquale ed altra, n.q. e Zavalloni Gianfranco, iscritta
al n. 586 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì –
nel corso di un giudizio civile promosso dai genitori di un alunno
minorenne nei confronti di un insegnante e preordinato ad ottenere il
risarcimento dei danni alla salute, conseguenti a lesioni riportate
dallo stesso minore, durante l’orario scolastico – ha sollevato, in
riferimento all’art. 28 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato);
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, stabilendo
che, salvo rivalsa nei casi di dolo o di colpa grave,
l’amministrazione si surroga al personale scolastico nelle
responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da
terzi, contrasterebbe con l’art. 28 della Costituzione in quanto
escluderebbe la responsabilità diretta del pubblico dipendente,
anche nei casi di dolo e di colpa grave;
che il principio affermato da questa Corte (sentenza n. 64 del
1992), in virtù del quale l’esclusione della responsabilità diretta
del dipendente scolastico – rimessa alla discrezionalità del
legislatore ordinario cui rinvia l’art. 28 della Costituzione –
concerne solo le ipotesi di culpa in vigilando applicandosi per le
restanti ipotesi la disciplina di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
avrebbe, ad avviso del giudice a quo, omesso di considerare che la
“quasi esclusività delle ipotesi concretamente verificatesi di
responsabilità del dipendente scolastico è relativa proprio a casi
di culpa in vigilando” con la conseguenza che la norma censurata
avrebbe di fatto eliminato la responsabilità diretta del predetto
dipendente, vulnerando l’art. 28 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la inammissibilità e, in subordine, per la
infondatezza della proposta questione;
Considerato che costituisce orientamento costante di questa Corte
il principio per cui la legittimazione del giudice istruttore a
sollevare incidente di costituzionalità sussiste “con riferimento a
questioni concernenti disposizioni di legge che tale giudice deve
applicare per provvedimenti che rientrano nell’ambito della sua
competenza” (da ultimo, ordinanza n. 436 del 1994);
che, correlativamente, è stato, altresì, affermato che la
legittimazione del giudice istruttore non sussiste “quando la norma
impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa,
in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio”
(ordinanze nn. 436 del 1994, 215 e 147 del 1992, 199 del 1990 e
sentenza n. 1104 del 1988);
che, nella fattispecie, spettava al collegio fare applicazione
della norma censurata, in quanto preordinata a definire il merito
della causa, posto che non ricorre nella specie l’ipotesi del giudice
istruttore in funzione di giudice unico, prevista dall’art. 190-bis
cod. proc. civ., in quanto detta previsione, aggiunta dall’art. 25
della legge 26 novembre 1990, n. 353, è entrata in vigore il 30
aprile 1995 (ai sensi dell’art. 92, secondo comma, come modificato
dall’art. 6 del d.-l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con
modificazioni, in legge 6 dicembre 1994, n. 673) e che la questione
risulta sollevata in data precedente all’entrata in vigore della
norma surrichiamata;
che, infatti, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995
sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore alla
riforma introdotta con legge n. 353 del 1990 (art. 90, terzo comma);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 61, secondo comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato), sollevata, in riferimento
all’art. 28 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il
Tribunale di Forlì con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola