Ordinanza N. 296 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1974
Data deposito/pubblicazione
27/12/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO,
Giudici,
secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti), e dell’art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1974 dal pretore di La Spezia nel
procedimento civile vertente tra Cosini Amelia e l’Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 259 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del
4 settembre 1974;
2) ordinanza emessa il 14 marzo 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Prandini
Solimma ed altri e l’Istituto nazionale della previdenza sociale,
iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Visto l’atto di costituzione di Prandini Solimma ed altri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, nella prima congiuntamente e nella
seconda in relazione all’art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12
agosto 1962, n. 1338, con riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione (pretore di La Spezia) e al solo art. 3 (giudice del
lavoro del tribunale di Bologna).
Considerato che, con sentenza n. 230 del 1974 di questa Corte, è
stata già dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato
disposto dell’art. 2, secondo comma, lett. a, della legge n. 1338 del
1962 e dell’art. 23 della legge n. 153 del 1969.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti
di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti), e dell’art. 23 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), già dichiarati illegittimi, con sentenza n. 230
del 1974, nella parte in cui escludono che sia dovuto il trattamento
minimo della pensione diretta per l’assicurazione obbligatoria INPS ai
titolari di pensione di riversibilità a carico di altri fondi o
gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni
dello Stato.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere