Ordinanza N. 296 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
05/10/1983
Data deposito/pubblicazione
05/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Dott.
FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) promosso
con ordinanza emessa il 26 novembre 1980 dal Pretore di Desio nei
procedimenti penali riuniti a carico di Saita Cesare, iscritta al n.
188 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 186 del 1981;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Desio ha nel corso di un provvedimento a
carico di imputati dei reati previsti negli artt. 162, 168 e 189 R.D.
27 luglio 1934, n. 1265 e 81 e 452 c.p. sollevato, per presunta
violazione degli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 162 T.U. leggi sanitarie (R. D. 27 luglio
1934, n. 1265);
che la disposizione censurata offenderebbe gli invocati disposti del
testo fondamentale per non aver sancito l’obbligo della previa
registrazione presso il Ministero della Sanità – previsto con
esclusivo riguardo alle specialità medicinali – anche per il commercio
dei preparati galenici;
che la distinzione fra l’una e l’altra categoria dei prodotti, così
operata dal legislatore, si assume priva di giustificazione, potendo
infatti – asserisce il giudice a quo – qualsiasi medicinale essere
indifferentemente preparato nella forma della specialità o in forma
galenica, salvo gli specifici divieti configurati dal vigente
ordinamento, nessuno dei quali verrebbe in rilievo nella specie;
ritenuto che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello
Stato;
che l’Avvocatura, prima ancora di dedurre l’infondatezza della
prospettata questione, ne eccepisce l’inammissibilità, affermando che
alla Corte è richiesta una sentenza additiva di accoglimento, la quale
consenta di applicare all’imputato nel giudizio a quo la sanzione
penale prevista dall’art. 168 del citato T.U. delle leggi sanitarie
(nei confronti dei produttori e commercianti di specialità, che
mettono in commercio specialità non registrate): laddove un simile
risultato sarebbe precluso dal principio di irretroattività e di
stretta legalità delle norme incriminatrici, sancito nell’art. 25
Cost.;
considerato che l’eccezione di inammissibilità proposta
dall’Avvocatura dello Stato merita accoglimento: un’eventuale pronuncia
di fondatezza della questione implicherebbe, infatti, la produzione di
una nuova fattispecie penale, esclusivamente riservata al legislatore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere