Ordinanza N. 296 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
comma, e 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20
agosto 1972, n. 15 (“Legge di riforma dell’edilizia abitativa”) e
successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse rispettivamente
il 15 maggio, il 26 giugno, il 12 giugno, il 17 aprile (n. 2 ord.), 19
giugno e 3 luglio 1984 dalla Corte di Appello di Trento ed iscritte ai
nn. 996, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 e 1061 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 bis,
34 bis, 38 bis e 47 bis dell’anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1.1 – la Corte d’Appello di Trento, con le sette ordinanze indicate
in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12, primo e terzo comma, della legge della Provincia di
Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni (“Legge di
riforma dell’edilizia abitativa”), in riferimento agli artt. 3 e 42
Cost.;
1.2 – il giudice rimettente, premesso che nei giudizi di merito,
tutti concernenti opposizione alla determinazione dell’indennità di
esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione
edificatoria (donde la rilevanza della questione), deduce che la norma
censurata impone, nel dettare i criteri per la determinazione
dell’indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli,
prescindendo dalle effettive caratteristiche del bene ablato, con il
risultato di offendere sia la previsione costituzionale del “serio
ristoro” (art. 42 Cost.), sia lo stesso principio di eguaglianza (art.
3 Cost.), giacché la lamentata disparità di trattamento conseguirebbe
a valori indennitari che possono essere “i più vari e i meno logici”;
2.1 – nelle ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061/84, il
giudice a quo, solleva, in via subordinata all’accoglimento della
principale, una seconda questione di legittimità costituzionale,
denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., l’art. 24,
primo comma, della medesima legge provinciale n. 15 del 1972, il quale,
nell’ambito della normativa concernente le aree di edilizia agevolata
nelle zone di espansione, disciplina l’acquisizione di dette aree da
parte del comune;
2.2 – la Corte rimettente rileva che, se il valore urbanistico dei
beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione
dell’indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle
zone di espansione, il terreno della comunione coatta, che residua allo
stralcio di quello destinato all’edilizia abitativa agevolata ed è
restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio
più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori
espropriazioni e destinato all’edilizia residenziale privata: con la
conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella
parte in cui non detrae dall’indennizzo, a titolo di compensazione,
l’ingiustificata locupletazione conseguita dall’espropriato mediante la
restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;
3. – nei giudizi instaurati con le ordinanze in esame non si sono
costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri;
4. – i giudizi possono, data l’identità delle questioni, essere
riuniti e congiuntamente decisi.
Considerato che le medesime questioni sono state già esaminate,
sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale. Questo Collegio,
con sentenza n. 231, del 1984, ha infatti dichiarato:
a) l’illegittimità costituzionale – limitatamente al regime
dell’indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro
edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive
caratteristiche del bene ablato, dell’attitudine edificatoria –
dell’art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano n.15
del 1972 e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la
questione sollevata – in quel giudizio, come nelle ordinanze ora in
esame – dalla stessa Corte d’Appello di Trento, anche nei confronti del
terzo comma dell’art. 12;
b) l’inammissibilità della questione relativa all’art. 24, primo
comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze
ipotizzate dal giudice a quo non si verificherebbero, come egli
ritiene, necessariamente, bensì solo se e in quanto il legislatore
altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell’illegittimità
costituzionale allora pronunziata, il regime indennitario, non tenesse
conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si
assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di
espansione;
che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni: il
giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a
quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata
sentenza n. 231/84.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, della legge
della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (“Legge di riforma
dell’edilizia abitativa”) e successive modificazioni, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d’Appello di Trento
con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 24, primo comma, della legge
della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla
Corte di Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con
le ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere